Animali in appartamento e risarcimento danni

La detenzione di animali in condominio può essere validamente vietata solo se il regolamento che pone in divieto è di tipo contrattuale ovvero se accettato dal singolo condomino all’’atto del rogito o approvato dall’’assemblea all’unanimità.

In tal caso, la trasgressione potrà essere fatta valere dagli altri condomini o dall’’amministratore condominiale avanti al Giudice di Pace del luogo in cui il condominio è sito affinchè l’’Autorità Giudiziaria disponga l’’allontanamento dell’animale dal condominio.

Nel caso in cui il divieto di detenzione di animali sia indicato dal regolamento in modo generico, per motivi di tranquillità ed igiene, ovvero nel caso in cui il regolamento condominiale nulla rilevi in proposito, la legittimità della detenzione di animali è subordinata al fatto che le immissioni provocate dagli animali non eccedano la normale tollerabilità.

A riguardo i Giudici della Corte di Cassazione hanno anche riconosciuto il diritto ad un risarcimento per il mancato riposo dovuto al continuo abbaiare dei cani del vicino.
Ed infatti, secondo i Giudici: “l’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore” (Cassazione Penale 26107/2006).
A riguardo, bisogna però sottolineare come i proprietari di animali in appartamento debbano fare in modo che la presenza dell’animale non sia lesiva dei diritti degli altri condomini, riducendo al minimo le occasioni di disturbo e prevenendo le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale, soprattutto nelle ore notturne; i Giudici hanno però stabilito che “la natura dell’’animale non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte del cane potevano e dovevano essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile” (Cassazione n. 7856 del 26 Marzo 2008).
Pertanto, alla luce dei principi fin’ora affermati, in assenza di un valido motivo di divieto di detenzione di animali contenuto nel regolamento condominiale contrattuale ovvero approvato all’’unanimità sarà possibile rivolgersi all’’Autorità Giudiziaria e chiedere l’’allontanamento dell’animale ed un risarcimento per i danni dal medesimo provocati solo nel caso in cui le immissioni (rumori, pelo, bisogni fisiologici) provocate dall’’animale eccedano la normale tollerabilità.

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
info@iltuolegale.it

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *