Arte e diritto: due facce della stessa medaglia

Oggigiorno, di fronte ad una crisi economica mondiale così imponente, molte persone hanno spostato la propria attenzione su forme diversificate d’investimento.
La cosiddetta “art business” cioè quella specifica economia che si muove tra dipinti, disegni, sculture e chi più ne ha più ne metta è diventata un orizzonte nuovo che rischia di attirare a sé anche persone prive di preparazione (e con poca passione per l’arte).
Come tutti i fenomeni sociali, quello dell’investimento nell’arte ha trovato vasta disciplina normativa sia in campo internazionale che in campo nazionale.
Tuttavia la legge spesso non basta e la mancanza di esperienza richiesta in questo settore si può pagare a caro prezzo.
La complessità della materia e delle problematiche ad essa relative non consente certo di poter fornire in questa sede un quadro esauriente tuttavia, un riferimento legislativo particolarmente interessante è costituito dal Decreto 42/2004 così come modificato ed integrato dal Decreto 156/2006 e, per ultimo, dal Decreto 62/2008.
L’aumento di opere contraffatte nel mercato è strettamente legato alla massiccia richiesta commerciale: tanto più crescente è la domanda di un bene, tanto più vi è la necessità di rispondere con un’offerta soddisfacente; la lacuna che viene a crearsi tra domanda ed offerta viene così colmata dalla contraffazione.
Contrariamente a quanto si creda, per incorrere nella sanzione penale non è necessario “falsificare” un’opera d’arte ma è sufficiente la semplice detenzione dell’opera contraffatta qualora la stessa sia, in qualsiasi forma, destinata al commercio.
L’art. 178 del menzionato Decreto 42/2004 punisce con la reclusione da tre mesi a quattro anni la suddetta condotta che è destinata ad inasprirsi qualora i fatti siano compiuti da un commerciante professionista.
Per evitare d’incorrere nella sanzione penale, qualora si volesse vendere la “copia” di un’opera d’arte, è obbligatorio apporre sulla stessa la dicitura di non autenticità.
Qualora ciò non fosse possibile (ad esempio per le particolari dimensioni o materia dell’opera) il venditore dovrà rilasciare all’acquirente espressa dichiarazione scritta in tal senso.

Ma che cosa è un “falso”?
Esistono diverse tipologie e definizioni di falso. Esiste in primo luogo il cosiddetto “falso da contraffazione” vale a dire la riproduzione di un’opera già prodotta da un artista o l’invenzione di un’opera secondo lo stile di un artista. In questo caso la riproduzione avviene integralmente utilizzando materiali e tecniche proprie dell’artista, compreso l’invecchiamento artificiale.
Altro discorso vale per la così detta “replica” che, in senso stretto, è la riproduzione di un’opera originale per mano dell’autore stesso.
Oggi il termine viene talvolta usato anche quale sinonimo di copia. I motivi per cui un autore replica un dipinto o una scultura possono essere diversi (ad esempio l’artista ripete un tema di successo per il desiderio di un committente collezionista).
E’ opportuno precisare che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il reato di detenzione per il commercio di opere d’arte contraffatte è un reato “plurioffensivo” essendo oggetto di tutela penale non solo il mercato delle opere d’arte ma anche il patrimonio artistico e la pubblica fede. Dal che consegue la irrilevanza della irriconoscibilità del falso ogni volta che può essere ingannata la generalità dei terzi.
Come anzidetto, le attività criminose che hanno per oggetto i beni culturali sono in forte espansione.
L’aumento dei recuperi di refurtiva artistica è cresciuto considerevolmente quando l’Arma ha deciso di creare un corpo specializzato dedito ad affrontare tale tipologia di comportamenti criminosi dando vita al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.
Secondo una recente statistica, dalle indagini e dai sequestri che si sono verificati nel 2007 e da quelli attualmente in corso, circa il 75% dei reati d’arte colpiscono l’arte contemporanea.
Ciò accade in quanto l’arte contemporanea è più facile da falsificare rispetto all’arte antica in termini di supporto materico, pigmenti, capacità espressive.

Concludendo è utile segnalare che, dal 2008, l’Arma dei Carabinieri in collaborazione con gli esperti della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, ha ideato il “Decalogo per l’acquisto di opere d’arte contemporanea”: 10 semplici regole per mettere in allerta le persone che si muovono in questo particolare e delicato mercato.

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
info@iltuolegale.it

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