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Autore: Avv. Francesca
Zambonin Data: 26/11/2005 Pubblicata: QN-Economia & Politica (il Giorno, La
Nazione, Il Resto del Carlino)
Quantificazione del danno
da vacanza rovinata
La direttiva Comunitaria
90/314/CEE recepita in Italia con D.lgs 111/95 ha introdotto nel nostro
ordinamento il c.d. "danno da vacanza rovinata", ovvero il pregiudizio non
solo economico ma anche morale collegato alla delusione e allo stress
causato dalla circostanza di non aver potuto godere - o godere appieno - dei
benefici di una vacanza, a causa della cancellazione della stessa o dei
disagi e disservizi subiti in loco. Posto che attualmente il danno da
vacanza rovinata è riconosciuto pacificamente da dottrina e giurisprudenza,
il problema più insidioso rimane la quantificazione monetaria del danno
risarcibile.
Il danno da vacanza rovinata ha natura contrattuale, in quanto trova
fondamento nell'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'agenzia di
viaggi o dal tour operator relativamente ad contratto di viaggio o
"pacchetto turistico" stipulato con il consumatore. Esso è composto da due
voci di danno: il pregiudizio economico degli esborsi sostenuti e il danno
morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio. Al
riguardo, una recente sentenza del Tribunale di Roma (Trib. Roma, sez. IX
26-11-2003) ha stabilito che "Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a
fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour
operator, quest'ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute
dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza
rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento,
eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come
interpretato dalla Corte di giustizia".
Il pregiudizio economico è la voce di danno più facilmente quantificabile:
essa corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato
godimento della vacanza, o in una riduzione del prezzo medesimo nel caso in
cui il consumatore abbia potuto godere della vacanza, ma questa sia stata
rovinata da disservizi, contrattempi o altri disguidi.
Più difficile è invece quantificare il danno morale subito dal turista,
risultando pressoché impossibile fornire una prova certa dello stress o
della delusione subiti a causa del mancato godimento di una vacanza. In
questi casi, la liquidazione del danno dovrà avvenire in maniera ecquitativa
ai sensi dell'art. 1226 c.c., il quale dispone che "se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con
valutazione ecquitativa".
La valutazione ecquitativa del danno morale subito dal turista deluso dalla
vacanza dovrà tener conto di tanti fattori, tra i quali l'irripetibilità del
viaggio (ad esempio, del viaggio di nozze), il valore soggettivo attribuito
alla vacanza dal consumatore (ad esempio, viaggio per ricongiungersi ai
famigliari nel giorno di Natale), lo stress subito a causa dei disservizi o
la delusione per la cancellazione improvvisa del viaggio.
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