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Autore: Avv. Francesca
Zambonin Data: 26/02/2005 Pubblicata: QN-Economia (il Giorno, La
Nazione, Il Resto del Carlino)
CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO DEL TRASPORTO AEREO.
Il
17/02/05 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario n. 261/04 per la
tutela dei diritti dei passeggeri dei trasporti aerei, che contiene una
disciplina uniforme valida per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
La disciplina prevista si applica ai voli di linea ed ai voli charter, per
passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario oppure da un aeroporto
situato in un Paese terzo con destinazione uno Stato europeo, se la
compagnia di volo è di nazionalità europea.
Ecco la protezione garantita ai passeggeri nei casi di disservizio più
frequenti.
MANCATO IMBARCO: in
caso di "overbooking", il passeggero rimasto a terra per mancanza di
disponibilità di posti ha diritto ad un risarcimento pecuniario che varia a
seconda della distanza del viaggio di cui non ha potuto usufruire: euro
250,00 per tratte aeree fino a 1.500 Km; euro 400,00 per tratte tra 1.500 e
3.500 km; euro 600,00 per tratte superiori ai 3.500 chilometri. Il
risarcimento è dimezzato se il vettore mette a disposizione un volo
alternativo che non comporti un ritardo superiore, rispettivamente, alle
due, tre o quattro ore rispetto all'orario di arrivo del volo
originariamente prenotato. Al passeggero rimasto a terra deve poi essere
offerta la scelta tra il rimborso dell'intero costo del biglietto o la
possibilità di usufruire gratuitamente di un volo alternativo in condizioni
di viaggio comparabili. Rimborsi ed indennizzo devono essere versati entro 7
giorni. Il passeggero ha poi diritto a pasti e bevande gratuite in relazione
alla durata dell'attesa, alla sistemazione in albergo in caso di necessità
di pernottamento, a trasporti gratuiti da e per l'aeroporto e a comunicare
gratuitamente il ritardo a mezzo telefono, fax o posta elettronica.
CANCELLAZIONE DEL VOLO: è previsto un risarcimento pecuniario analogo
a quello esaminato in caso di mancato imbarco, a meno che il passeggero non
sia stato informato della cancellazione del volo con almeno due settimane di
preavviso o - in caso di preavviso minore - sia messo a disposizione
dell'utente un volo alternativo che non comporti un ritardo maggiore di
quattro ore rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto. Il
risarcimento non è dovuto se il vettore prova che la cancellazione del volo
sia dovuta a circostanze eccezionali ed inevitabili.
RITARDO DEL VOLO: per i ritardi superiori a due, tre o quattro ore (a
seconda della lunghezza della tratta aerea) il vettore ha l'obbligo di
fornire ai passeggeri pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa,
la sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento e mezzi di
comunicazione gratuiti. Nel caso in cui il ritardo superi le cinque ore, il
vettore dovrà poi offrire al passeggero la scelta tra il rimborso e il volo
alternativo gratuito.
BAGAGLI PERSI O DANNEGGIATI: il passeggero può ottenere un
risarcimento fino ad un massimale di 1.200 euro circa. La Compagnia aerea è
esonerata dal risarcimento del danno se dimostra di aver adottato tutte le
misure necessarie ad evitare il danno o se il danno è stato generato da un
difetto del bagaglio o causato da negligenza del suo proprietario.
INCIDENTI: non esistono limiti di responsabilità in caso di incidenti
che abbiano per conseguenza la morte o il ferimento di passeggeri. Per danni
che ammontano fino ad Euro 116.660,00 circa la compagnia non può contestare
la sua responsabilità; per danni superiori, invece, può essere esonerata dal
risarcimento se dimostra che i danni sono stati causati da atti o omissioni
di dipendenti o terzi. Il risarcimento può essere ridotto se il passeggero
ha contribuito al verificarsi del danno. L'azione per ottenere il
risarcimento del danno da lesioni personali si prescrive in due anni dal
giorno di arrivo a destinazione.
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