Lo Studio fornisce assistenza nei settori di diritto societario, commerciale
e finanziario, inclusi i settori del diritto bancario, contratti
commerciali, operazioni finanziarie e procedure concorsuali, nei settori
delle attività bancarie e assicurative, nonché in materia di media,
telecomunicazioni ed information technology. Recentemente, l'attività si è
estesa al diritto dell’informatica, di internet e dell’e-commerce.
Lo Studio fornisce inoltre consulenza in materia di tutela del diritto
d'autore (marchi, brevetti e copyright) e in materia di contratti di
distribuzione e di licenza.
In particolare, la tutela dell’invenzione, nell’ambito dell’impresa, può
avvenire o con l'ausilio del segreto aziendale o tramite la registrazione
dell'invenzione stessa.
Segreto aziendale: questa forma di tutela è piuttosto evanescente e
puramente nominale, in quanto il legislatore non garantisce all'imprenditore
una vera e propria protezione, nel caso di violazione.
Registrazione del brevetto: costituisce a favore del titolare la facoltà
esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello
Stato. In particolare il brevetto, conferisce al suo titolare il diritto
esclusivo di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di produrre,
usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto in questione.
I requisiti di registrazione del brevetto sono differenti, a seconda del
fatto i prodotti rientrino o meno tra i medicinali: se i prodotti oggetto
della domanda di brevetto non rientrano tra i medicinali, la domanda di
registrazione sarà sottoposta, per l’accoglimento, alla verifica dei soli
requisiti di brevettabilità. Un'invenzione per essere brevettabile deve
essere lecita, idonea ad un'applicazione nel campo industriale, nuova e non
ovvia. Se, invece, i prodotti di cui si chiede la brevettazione, rientrano
nella categoria dei medicinali, la loro immissione in commercio, oltre ai
requisiti di brevettabilità comuni agli altri prodotti, necessita anche di
una procedura di autorizzazione amministrativa, che spesso richiede tempi
molto lunghi.
La brevettazione rende possibile l’estensione della protezione garantita in
Italia anche all’estero: tale estensione può essere realizzata Stato per
Stato, ovvero beneficiando anche di una delle procedure unificate, quali
quella prevista dalla Convenzione per il Brevetto Europeo o dalla
Convenzione per la domanda internazionale (PCT).
Un’altra forma di tutela dei diritti derivanti da prodotti di propria
invenzione, che si intende commercializzare, è la protezione che offre la
registrazione di un marchio d’impresa, da apporre ai prodotti stessi. I
diritti del titolare del marchio d’impresa registrato, consistono nella
facoltà di far uso esclusivo del marchio e della facoltà di vietare a terzi
di usare un segno identico o simile al proprio, per l’identificazione dei
loro prodotti. Esiste, inoltre, la possibilità di registrare un segno valido
contemporaneamente nei 15 stati membri dell’Unione Europea.
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
- consulenza legale on-line
E' assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell'autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.
| < Prec. | Succ. > |
|---|





