La tutela della maternità ha subito negli anni profondi cambiamenti miranti ad
ottenere una parità di trattamento per entrambi i genitori, finalizzata al
primario interesse del minore.
Ed infatti, se originariamente la tutela della maternità era stata concepita
sostanzialmente a protezione della salute e dell'interesse della donna,
l'estensione del diritto dell'astensione al lavoro e dell'indennità di maternità
anche in caso di adozione ed affidamento e il riconoscimento dei medesimi
diritti al padre lavoratore in sostituzione della madre, sono tutele
esplicitamente rivolte alla protezione dei bisogni e delle necessità del minore.
Il decreto legislativo n. 151 del 2001 rappresenta il punto finale di questa
trasformazione, poiché raccoglie e organizza sistematicamente tutta la normativa
in materia nonché i contributi giurisprudenziali della Corte Costituzionale,
recependo e sancendo la parità e l'uguaglianza dei diritti tra madre e padre e
tra genitori biologici e genitori adottivi o affidatari di minori.
Tale decreto sancisce infatti il diritto al congedo di maternità alla madre
biologica, ma anche alla madre adottiva o affidataria di minori ed estende gli
stessi diritti al padre lavoratore, ove la madre non voglia o non possa
usufruire di tale diritto o qualora la medesima non possa assistere la prole per
gravi motivi.
Il decreto in esame equipara, altresì, i diritti delle madri lavoratrici
dipendenti a quelli delle madri lavoratrici autonome o libere professioniste, in
quanto iscritte ad enti di previdenza, stabilendo anche in questa ipotesi il
diritto all'indennità di maternità pure in caso di adozione ed affidamento.
Senonchè, tale previsione non è stata estesa ai padri lavoratori autonomi,
restando agli stessi preclusi i diritti inerenti all'astensione dal lavoro e
l'indennità di maternità. Infatti, il congedo di maternità disciplinato
dall'art. 28 del decreto 151/2001 è riferito al padre che eserciti una
professione di lavoratore dipendente, mentre non vi è alcuna previsione inerente
al lavoratore autonomo o libero professionista.
Ebbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza dell'11/10/2001 n. 382, ha
inteso colmare questa lacuna legislativa, ritenendola altamente lesiva del
diritto alla libera organizzazione del nucleo famigliare e dell'interesse del
minore.
Pertanto, ha sancito l'illegittimità degli artt. 70 e 72 d.lgs. n. 151/2001
"nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire
in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a
quest'ultima".
Spetterà poi al legislatore predisporre un dispositivo per l'attuazione di tale
diritto.
Articolo pubblicato su QN-Economia - Il Giorno, La
Nazione, Il Resto del Carlino
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