L'articolo 155, 4° comma c.c. dispone che "L'abitazione della
casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengano
affidati i figli". E' chiaro come la ratio della norma risieda nella tutela
della prole alla quale, in occasione della separazione o del divorzio dei
genitori, viene garantito il mantenimento dell'ambiente domestico.
Recentemente, una serie di pronunce della Corte di Cassazione e della Corte
Costituzionale hanno chiarito l'ampiezza di tale tutela, interpretando la norma
relativa all'assegnazione della casa familiare in riferimento a varie
fattispecie.
Con sentenza n. 454 del 1989 la Corte Costituzionale ha osservato che il
provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito
del procedimento di separazione personale costituisce un diritto di natura
personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro il novennio ai sensi
dell'art. 1599 cod. civ. ovvero anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in
precedenza trascritto.
Non solo: la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 13603 del 21/07/2004) ha
stabilito che il diritto di abitazione della casa familiare può essere fatto
valere anche nei confronti del terzo proprietario dell'immobile (ad esempio, il
genitore di uno dei coniugi che lo abbia concesso in comodato gratuito
destinandolo ai bisogni del nucleo familiare), prevalendo in questo caso la
destinazione dell'immobile all'uso familiare sul diritto di proprietà del terzo.
Infatti, la Corte ha stabilito che, in seguito alla separazione o al divorzio
dei coniugi ed all'assegnazione della casa familiare al coniuge estraneo alla
concessione di comodato gratuito, il proprietario dell'immobile non potrà
revocare la propria concessione di comodato, salvo nel caso in cui ne abbia
necessità per un uso personale a causa di una esigenza urgente ed imprevista.
La Corte ha specificato che tale diritto è riconosciuto a favore del coniuge
affidatario della prole quale tutela della prole medesima in quanto, in essenza,
tornano a prevalere i diritti del proprietario dell'immobile (Cass. sez. I 4
maggio 2005 n. 9253 secondo cui " Il giudice della separazione non ha il potere
di disporre l'assegnazione della casa in base all'art. 155, comma 4 c.c. a
favore del coniuge che non sia affidatario dei figli. Il provvedimento di
assegnazione emanato dal giudice della separazione al di fuori di tali
presupposti costituisce un provvedimento aspecifico di autorizzazione ad abitare
che non può essere opposto a colui che, già titolare di un diritto reale
sull'immobile, lo aveva concesso a titolo di comodato").
Articolo pubblicato su QN-Economia - Il Giorno, La
Nazione, Il Resto del Carlino
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