SERVIZI LEGALI - RICHIEDI UNA CONSULENZA LEGALE
Tel +39 02 94088188 - Fax +39 02 90090133 - info@iltuolegale.it

Danno esistenziale: quando il turista deve rinunciare alla vacanza

  • PDF
  • Stampa
  • E-mail

Con sentenza del 07 settembre 2005 il Giudice di Pace di Casoria (NA) ha stabilito che, qualora il mutamento unilaterale delle condizioni contrattuali imposto dal tour operator o dall’agenzia di viaggi non venga accettato dall’altro contraente (nel caso di specie, non possa venire accettato dal turista per esigenze lavorative) il quale debba in tal modo rinunciare alla vacanza programmata, non solo è dovuto l’integrale risarcimento del prezzo di acquisto del pacchetto turistico, ma va altresì riconosciuto il risarcimento di qualunque altro danno, patrimoniale o non patrimoniale, sofferto dal consumatore.

Tra questi, vi è ricompresso il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al disagio psico-fisico costituito dalla frustrazione dovuta all'improvvisa mancata partenza e al mancato godimento del soggiorno, da determinarsi in via equitativa, che il Giudice ha ritenuto esistente in re ipsa, ovvero senza necessità di prova.
Al riguardo, il Giudice ha ritenuto che, provato l’inadempimento del tour operator che ha comportato il recesso da parte degli attori dal contratto stipulato tra le parti “deve osservarsi che l’art. 13 CCV (Convenzione sul Contratto di Viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita dall’Italia con Legge n. 1084/1995, ora sostituito dall’art. 92 del Codice del Consumo) prevede che l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale i parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto. Deve, con tutta evidenza, ritenersi, pertanto, che nell’impiegata locuzione qualunque pregiudizio risieda il fondamento giuridico dell’obbligo, per l’organizzatore del viaggio, di risarcire sia i danni patrimoniali che non, alla cui categoria appartiene il danno esistenziale subito dal consumatore”.
Alla luce della nuova normativa riorganizzata nel Codice del Consumo, gli articoli 91 e 92 prevedono che prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dia immediato avviso in forma scritta al consumatore, il quale, ove non accetti la proposta di modifica, può recedere dal contratto senza pagamento di penali, ed ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Tale risarcimento non è dovuto quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

Pubblicato su QN-Economia & Politica - Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

E' assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell'autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Per qualsiasi chiarimento non esitare a contattarci.

Avv. Francesca Zambonin
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Newsletter

Ricevi HTML?


Il Tuo Legale
Studio Legale e Fiscale
Avvocato F. Zambonin

Tel +39 02 94088188
Fax +39 02 90090133
info@iltuolegale.it

Tot. visite contenuti : 2870332
 8 visitatori online

Cerchiamo un praticante

Il Tuo Legale cerca neolaureato/a in giurisprudenza, preferibilmente residente in paesi limitrofi alla sede dell’ufficio di Binasco (MI), da introdurre stabilmente e a tempo pieno nell’organico dello Studio, con occupazione preminente in diritto civile. Si richiede serietà e determinazione per lo svolgimento della pratica forense. Inviare curriculum all'indirizzo e-mail: info@iltuolegale.it


Consulenza legale online

Puoi ricevere entro 24 ore i nostri pareri senza doverti recare in studio, risparmiando tempo e denaro.

Domiciliazioni legali

Le domiciliazioni assicurano ai clienti di tutta Italia la disponibilità di Professionisti che possano seguire gli sviluppi delle attività presso i Tribunali di propria competenza.

Pubblicazioni

Lo studio gestisce pubblicazioni per carta stampata, periodici quotidiani e riviste mensili specializzate, su portali di informazione Internet.

Registrazione del marchio

Lo studio svolge attività di registrazione del marchio depositandone la richiesta alle autorità competenti.