La separazione personale dei coniugi comporta solitamente
effetti sui rapporti patrimoniali dei coniugi, quali la cessazione della
comunione legale dei beni, la possibile attribuzione di un assegno di
mantenimento a favore del coniuge più debole, il dovere di contribuire al
mantenimento della prole.
Per quanto riguarda la determinazione delle somme da versare allaltro coniuge o
alla prole, esse variano sensibilmente a seconda che sia riconosciuto e meno
laddebito allaltro coniuge della separazione, della rispettiva condizione
economica dei due coniugi, delletà e della situazione della prole.
Qui di seguito analizzeremo brevemente le varie posizioni al fine di dare
unindicazione di massima sulla determinazione dellassegno di mantenimento o
dellassegno alimentare.
Infatti, sebbene spesso i due termini vengano nel linguaggio comune utilizzati
indifferentemente, essi presuppongono nel linguaggio giuridico due differenti
ipotesi.
MANTENIMENTO
Ed invero, con la separazione cessa (se era in vigore) la comunione patrimoniale
ma non viene meno il dovere di sostentamento materiale tra i coniuge.
Ai sensi dellart. 155 c.c. Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di
ricevere dallaltro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora
egli non abbia adeguati redditi propri.
Dunque, quando non vi sia addebito della separazione e quando vi sia disparità
tra i redditi dei due coniugi, il coniuge con redditi maggiori ha il dovere di
versare allaltro coniuge quanto necessario per consentire di mantenere un
tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio (tra le tante,
Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 2005, n. 8940).
La giurisprudenza più recente è orientata inoltre nel ritenere che il tenore di
vita goduto in costanza di matrimonio da garantire anche a seguito
dellintervenuta separazione personale sia quello che i coniugi avrebbero potuto
godere grazie al patrimonio e/o alle entrate famigliari e non quello
effettivamente goduto, estendendo in tal modo lobbligo del coniuge onerato nel
caso in cui, seppure abbienti, i coniugi conducessero una vita parca.
Per la determinazione dellassegno di mantenimento debbono essere presi in
considerazione molti fattori quali, i redditi di entrambi i coniugi (non solo
derivanti da attività lavorative ma altresì da beni personali produttivi di
reddito quali beni immobili, fondi, investimenti, eccetera), lassegnazione e
luso della casa coniugale, lallacciamento stabile di una convivenza more
uxorio che comporti una forma di assistenza economica ad uno dei coniugi,
eccetera.
Vi è dire, comunque, che nulla è dovuto tra i coniugi nel caso in cui gli stessi
possano contare su entrate di pari misura ovvero nel caso in cui venga
addebitata ad uno dei coniugi la separazione.
ALIMENTI
Laddebito della separazione, quindi, comporta la perdita del diritto di
ottenere dallaltro coniuge lassegno di mantenimento che garantisca di godere
del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Per pronunciarsi laddebito, che deve essere richiesto espressamente, è
necessario che venga dimostrato che la crisi dellunione coniugale si è
verificata per colpa esclusiva dellaltro coniuge, il quale è venuto meno ai
doveri coniugali determinando in questo modo la rottura del rapporto.
Attenzione però: anche se labbandono del tetto coniugale o lesistenza di una
relazione extraconiugale sono i casi più frequenti di violazione dei doveri
coniugali, è necessario altresì dimostrare in sede giudiziale che tali
comportamenti sono stati la CAUSA della crisi di ununione coniugale fino a quel
momento intatta e non la CONSEGUENZA di un rapporto che era già deteriorato.
Solo nel primo caso, infatti, sarà accolta la richiesta di addebito della
separazione ed il coniuge incolpevole sarà esonerato, se del caso, dal
versamento dellassegno di mantenimento nei confronti del coniuge ritenuto
colpevole.
Anche in questo caso però, permane a carico del coniuge un dovere di alimenti
nei confronti dellaltro coniuge quando questultimo non abbia mezzi adeguati a
sopravvivere nè possibilità di procurarseli.
Ed infatti lart. 438 c.c. dispone che Gli alimenti possono essere chiesti solo
da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio
mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li
domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono
tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dellalimentando , avuto
però riguardo alla sua posizione sociale.
Gli alimenti sono pertanto dovuti solo nel caso in cui uno dei due coniugi non
abbia mezzi sufficienti a sopravvivere e non abbia altresì la facoltà di
procurarseli attraverso unattività lavorativa (ad esempio perchè di età
avanzata, perchè essente da anni dal mondo del lavoro, perchè non ha i requisiti
scolastici richiesti, ecc).
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Un discorso differente riguarda il mantenimento della prole: l'obbligo di
mantenere, istruire ed educare la prole grava infatti su entrambi i genitori e
persiste anche durante e dopo la separazione dei coniugi.
Se entrambi i coniugi sono titolari di reddito il mantenimento della prole sarà
a carico di entrambi; il Giudice dovrà stabilire leffettivo reddito di entrambi
i coniugi per determinare poi le rispettive capacità di mantenimento della prole.
Nel caso in cui un solo coniuge sia titolare di reddito, egli sarà tenuto al
mantenimento della prole e lassegno sarà calcolato tenendo conto della
consistenza patrimoniale del genitore onerato e delle esigenze della prole.
Lobbligo di mantenere la prole non si estingue con il raggiungimento della
maggiore età ma, per giurisprudenza consolidata, ma si protrae fino a quando
questa non sia divenuta economicamente autosufficiente o sia accertato che la
mancata autosufficienza economica sia da attribuirsi a sua colpa. Da ciò ne
deriva che il rifiuto ingiustificato di attività lavorativa da parte del figlio
è idoneo ad estinguere il diritto al mantenimento (Cassazione civile, sez. I, 18
gennaio 2005, n. 951).
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