Avete problemi con i vostri
condomini per luso delle parti comuni, infiltrazioni, ripartizione delle spese
dellascensore o avete dubbi sulla validità di una delibera assembleare?
Il ricorso ad un legale può aiutarVi a comprendere i Vostri diritti e il mezzo
più efficace per tutelarli.
Per quanto riguarda il regolamento condominiale, tale regolamento può
essere di due tipi: assembleare, quando è proposto e approvato (a
maggioranza) volontariamente dall'assemblea dei condomini; contrattuale,
quando è redatto dalla persona venditrice dell'immobile, in genere il
costruttore, e fatto accettare, come parte integrante del titolo di acquisto,
all'acquirente all'atto del rogito (origine contrattuale), oppure quando è
approvato dall'unanimità dei condomini (natura contrattuale).
Il regolamento condominiale può discostarsi dal codice civile? La risposta è sì,
quando si è in presenza di un regolamento contrattuale o di un regolamento di
natura contrattuale. In questo caso, il regolamento può derogare alle norme del
codice, ad esempio, stabilendo un criterio di ripartizione di alcune spese
(ascensore, pulizia scale, ecc) diverso da quello fissato in generale dalla
legge. Il regolamento di condominio specialmente se "contrattuale" prevale sugli
articoli del Codice Civile per quanto riguarda la ripartizione delle spese: lo
stesso vale nel caso di regolamento approvato dall'assemblea all'unanimità. Il
Codice civile prevede, quale criterio generale per la ripartizione delle spese
di condominio, quello della proporzionalità della spesa al valore della
proprietà del condomino, espresso in millesimi: a questo criterio se ne aggiunge
un altro, di carattere sussidiario, in base al quale quando si tratti di cose o
impianti o servizi di cui i condomini si servano in modo diverso, le relative
spese devono essere ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne.
I condomini, però, possono derogare ai criteri legali con una apposita
convenzione (cioè con un contratto e non con una delibera assembleare adottata a
maggioranza). Ne consegue che le delibere assembleari aventi a oggetto la
ripartizione delle spese comuni, con le quali si "deroga" ai criteri legali di
ripartizione delle spese medesime, devono essere adottate con il consenso
unanime dei partecipanti al condominio, in quanto incidono sui diritti
individuali dei singoli condomini. In caso contrario sono affette da nullità
radicale.
Per qualsiasi chiarimento non esitare a contattarci.
Avv.
Francesca Zambonin
cell +39 348 8832651
fax
+39 02-9052562
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