Il legislatore, nellintrodurre tale istituto la cui
disciplina è prevista agli art. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - D.P.R. 30/05/2002
n.115, ha voluto assicurare ai cittadini che non raggiungano un certo reddito la
possibilità di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per
difendersi.
Il Patrocinio a spese dello Stato in materia civile può essere
concesso nellambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari
già pendenti ovvero per le quali si intende agire in giudizio.
Requisiti
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è
necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile
ai fini dellimposta personale sul reddito, non superiore ad Euro 10.628,16,
risultante dallultima dichiarazione dei redditi (importo aggiornato con decreto
del 20 Gennaio 2009). Se linteressato convive con il coniuge o con altri
familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso listante. Si tiene
conto del solo reddito personale quando sono oggetto di causa diritti della
personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui
conviventi.
Possono richiedere il gratuito patrocinio, per ragioni non manifestamente
infondate, i cittadini italiani, gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del
processo da instaurare, gli apolidi, gli enti o associazioni che non perseguano
fini di lucro e non esercitino attività economica.
Modalità
I moduli per la domanda di ammissione sono disponibili presso
le segreteria del Consiglio dellOrdine degli Avvocati; la domanda va presentata
personalmente dallinteressato con allegata fotocopia di un documento di
identità valido oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare
la firma di chi sottoscrive la domanda.
La domanda di ammissione in ambito civile va presentata presso la segreteria del
Consiglio dellOrdine degli Avvocati competente rispetto al:
-
luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
-
luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere nel merito, se il processo non è ancora in corso;
-
luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Valutata la fondatezza delle pretese, se ricorrono le condizioni per lammissibilità, il Consiglio dellOrdine, entro 10 giorni, emette uno dei seguenti provvedimenti:
-
accoglimento della domanda;
-
non ammissibilità della domanda;
-
rigetto della domanda.
Nel caso in cui il Consiglio accolga la domanda, linteressato potrà nominare un difensore, scegliendo il nominativo dallElenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato: a riguardo, si ricorda che lAvvocato Francesca Zambonin è iscritta nellelenco dei Legali per lassistenza con il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Milano.
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
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