A causa dei numerosi reclami e segnalazioni di violazioni del
diritto all'utilizzo lecito e corretto dei dati personali nella prestazione dei
servizi di comunicazione, il Garante per la Protezione dei dati personali è
intervenuto
"per individuare un quadro di garanzie che assicuri il rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini", attraverso un Provvedimento
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006.
Il Garante ha evidenziato la casistica delle più frequenti violazioni, che
riguardano principalmente l'indebita attivazione di contratti, schede o servizi
telefonici non richiesti dagli interessati, l'attivazione di servizi di carrier
pre-selection non richiesti (ovvero servizi di selezione automatica che operano
una "deviazione" della linea verso un operatore diverso da quello di origine),
nonché l'attivazione di servizi telefonici aggiuntivi rispetto a quelli
richiesti.
L'autorità Garante della Privacy ha richiesto informazioni ed effettuato
ispezioni presso alcuni degli operatori coinvolti, con particolare riguardo alla
tipologia dei dati raccolti, alle finalità ed alle modalità del trattamento,
oltre che delle misure adottate per tutelare i diritti degli interessati e per
rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Da tale ricerche è
emersa la violazione di moltissime disposizione del Codice della Privacy,
relative soprattutto alla cattiva conservazione dei dati e all'impossibilità di
identificazione dei soggetti preposti al loro utilizzo e trattamento.
Per porre un freno a tali violazioni e promuovere un utilizzo corretto dei dati
personali, il Garante ha prescritto agli operatori l'adozione delle misure
necessarie per rendere "i trattamenti di dati personali nella prestazione dei
servizi di comunicazione elettronica conformi ai principi richiamati nel
presente provvedimento", tra le quali: 1) la predisposizione di specifiche
procedure che permettano di rilevare più tempestivamente intestazioni multiple
di schede ad una medesima persona; 2) l'indicazione dell'origine dei dati già
nel corso della chiamata o comunicazione promozionale da parte degli operatori;
3) l'adozione di strumenti idonei ad identificare l'incaricato del trattamento
dei dati che ha effettuato l'attivazione del servizio; 4) la registrazione
immediata della volontà della persona contattata di non utilizzare i propri dati
per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni.
I provvedimenti in esame dovranno essere adottati entro e non oltre il 31 maggio
2006, data entro la quale dovrà essere data conferma dell'adempimento al
Garante.
Articolo pubblicato su QN-Economia - Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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