Requisiti soggettivi dellofferente e criteri di valutazione delle offerte nelle procedure di evidenza pubblica relative agli appalti di servizi.
Si erano succedute, nellultimo biennio, sentenze della Corte
di Giustizia della UE e prese di posizione della Commissione Europea circa il
divieto di introdurre, nella valutazione comparativa delle offerte per
lottenimento di una aggiudicazione, requisiti soggettivi dellofferente, con
particolare riguardo alle capacità tecniche ed economiche di questultimo
(distinzione fra requisiti soggettivi dello offerente e requisiti oggettivi
dellofferta).
A ciò si era conformata la Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che
aveva, in un paio di occasioni, prescritto alle stazioni appaltanti di tener ben
distinti i requisiti dellofferente dalla valutazione intrinseca delle offerte.
Viceversa, il Consiglio di Stato, Sezione V, del 2 ottobre 2009, con sentenza n.
6002, e Sezione VI, con sentenza 18 settembre 2009, n. 5626, confermando, in
entrambe le occasioni, sentenze del T.A.R. Lazio, ha visibilmente e
significativamente attenuato la anzidetto divieto di
commistione.
Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la esperienza delloperatore, da
cui possono trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni e della
affidabilità dellimpresa, possa essere valutata in sede di scelta dellofferta
da premiare con laffidamento, particolarmente in materia appalti di servizi,
a condizione che tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione
complessiva dellofferta.
In termini di condivisione sostanziale e di
buon senso, il giudizio del
Consiglio di Stato (che non si sa se determini una vera e propria inversione di
giurisprudenza, o sia una rondine che non fa primavera) che introduce
caratteristiche soggettive nei criteri di valutazione qualitativa delle offerte
aventi ad oggetto appalti di servizi, può anche essere condiviso, ma ne risulta
sicuramente sovvertita la regola ripetutamente posta dagli organi comunitari e
dalla stessa Autorità di Vigilanza.
Il Consiglio di Stato, in entrambe le occasioni e, soprattutto, in quella di cui
alla sentenza della Sezione VI (n. 5626/2009) ha fatto riferimento anche alla
esigenza di consentire alle imprese di minori dimensioni e di più ridotta
esperienza di concorrere alla gara per laffidamento di un appalto di servizi,
esigenza che può dirsi suscettibile di soddisfazione attraverso lo strumento
della ATI con imprese maggiori e più esperte, ovvero, secondo quanto previsto
dal codice dei contratti pubblici, attraverso lo strumento dello
avvalimento.
Indipendentemente da ciò che potrà osservare o contestare la Commissione Europea
(fino al limite della procedura di infrazione nei confronti dellItalia) si può
osservare che queste aperture del Consiglio di Stato possono determinare esiti
di gara assai discutibili, perché i precedenti dellimprese concorrenti,
particolarmente se i requisiti soggettivi di qualificazione attengano a servizi
prestati in realtà geografiche in qualche modo a rischio, potrebbero dar luogo
ad aggiudicazioni oggettivamente poco attendibili.
Bisognerà osservare se questo orientamento benevolo e possibilista prenderà
piede o meno.
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