Per capacità di intendere e volere, in senso giuridico, si
intende la possibilità per un individuo di comprendere se i propri atti
possono contrastare con le prescrizioni di legge o i comportamenti che
costituiscono reato o meno (capacità di intendere) e di determinare i propri
atti, ossia mettere in atto o meno un comportamento antigiuridico o antisociale
(capacità di volere).
Si distingue tra:
-
incapacità assoluta, categoria in cui vengono ricompresi i minorenni, gli interdetti legali (ovvero coloro che hanno subìto una condanna superiore ai cinque anni) e gli interdetti giudiziali (che si trovano in condizioni di infermità mentale stabile);
-
incapacità relativa, categoria a cui vengono ricondotti i minorenni emancipati di diritto (cioè, coloro che hanno contratto matrimonio raggiunti i sedici anni di età, naturalmente nei termini disposti dalla legge) e gli inabilitati;
-
incapacità naturale, (art. 428 c.c.) che può essere definita come uno stato, non giudizialmente dichiarato, della persona che non è in grado di intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria, sufficiente a tradursi in un difetto della volontà negoziale che rende annullabile latto.
In seguito dellentrata in vigore della legge n.6 del 9
Gennaio 2004, la disciplina degli istituti relativi alla protezione dei soggetti
inidonei alla cura dei propri interessi ha subito importanti modifiche; in
particolare, rileva linserimento nel corpo del Codice Civile della nuova misura
dellamministrazione di sostegno.
Il nostro ordinamento prevede, quindi, 3 istituti a sostegno dei soggetti
incapaci: listituto dellinterdizione (art. 414 c.c.), dellinabilitazione
(art. 415 c.c.) e dellamministrazione di sostegno (art.404 c.c.).
Linterdizione è disciplinata allart. 414 c.c. e
seguenti che recita Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si
trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per
assicurare la loro adeguata protezione.
Il provvedimento di interdizione è subordinato alla verifica di un infermità di
mente abituale che comporti un'incapacità di provvedere ai propri interessi.
A seguito dell'interdizione, l'incapace non può compiere alcun atto giuridico,
né di ordinaria né di straordinaria amministrazione ed il Giudice tutelare
nomina un soggetto che provvede a rappresentare, e quindi sostituire,
l'interdetto nella cura dei suoi interessi: il tutore.
Listituto dellinabilitazione è disciplinato dal
Codice Civile agli artt. 415 c.c. e seguenti che afferma Il maggiore di età
infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo
allinterdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso
abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia
a gravi pregiudizi economici.
Possono, infine, essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o
dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto uneducazione sufficiente, salva
lapplicazione dellart.414 c.c. quando risulta che essi sono del tutto incapaci
di provvedere ai propri interessi.
Linabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre
per quanto attiene gli atti eccedenti lordinaria amministrazione possono essere
validamente compiuti dal soggetto inabilitato previa autorizzazione del Giudice
tutelare e con il consenso del curatore.
Il curatore è, quindi, colui che affianca linabilitato negli atti di
straordinaria amministrazione, colui che lo aiuta nellamministrazione del
patrimonio, colui che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria
amministrazione i quali, per essere validi, devono essere compiuti con il suo
consenso e necessitano, altresì, di un procedimento giurisdizionale di
autorizzazione da parte del Giudice tutelare.
Listituto dellamministrazione di sostegno è
disciplinato dallart. 404 c.c. e seguenti del Codice Civile, ai sensi del quale
La persona che, per effetto di uninfermità ovvero di una menomazione fisica
o psichica, si trova nellimpossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di
sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il
domicilio.
Lamministrazione di sostegno riduce o attenua la capacità de soggetto
beneficiario solo in relazione ad alcuni atti, ossia quelli stabiliti volta per
volta dal Giudice.
Ed infatti, nel provvedimento di nomina è indicato loggetto, lincarico e gli
atti che lamministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per
conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con
lassistenza dellamministratore di sostegno: per tutto il resto il beneficiario
conserva intatta la sua capacità (art. 409 c.c.), così come può in ogni caso
compiere atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Laffiancamento ai tradizionali istituti dellinterdizione e dellinabilitazione
del nuovo istituto dellamministrazione di sostegno ha comportato linsorgere di
problemi interpretativi sullindividuazione dei confini ovvero sulle differenze
esistenti tra lamministrazione di sostegno, da un lato, e linterdizione e
linabilitazione, dallaltro.
Nellimmediatezza della promulgazione della legge n.6 del 9 Gennaio 2004, una
parte della giurisprudenza di merito ha proposto il criterio della maggiore o
minore gravità del disagio mentre altra parte ha, invece, considerato
prevalentemente laccertamento in concreto delle esigenze del soggetto
beneficiario.
In tema di individuazione dei criteri di applicabilità dellistituto
dellamministrazione di sostegno ovvero dellinterdizione e inabilitazione si
segnala, in primis, una sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui la
complessiva disciplina inserita dalla L. n.6 del 2004 sulle preesistenti norme
del Codice Civile affida al giudice il compito di individuare listituto che, da
un lato, garantisca allincapace la tutela più adeguata alla fattispecie e,
dallaltro, limiti nella minor misura possibile la sua capacità e consente, ove
la scelta cada sullamministrazione di sostegno, che lambito dei poteri
dellamministrazione sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso
concreto.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare allincapace
siffatta protezione, il Giudice può ricorrere alle ben più invasive misure
dellinabilitazione e dellinterdizione, che attribuiscono uno status di
incapacità estesa per linabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e
per linterdetto anche a quelli di amministrazione straordinaria.
In seguito, hanno affrontato la questione del discrimen e dellambito di
applicabilità dellistituto dellamministrazione di sostegno in rapporto agli
istituti dellinterdizione e dellinabilitazione anche i Giudici della Suprema
Corte di Cassazione.
A riguardo si segnala il recente intervento della Corte di Cassazione, la quale,
con la sentenza n. 9628 del 22 Aprile 2009, ha ribadito quale deve essere il
criterio da seguire nella scelta tra lamministrazione di sostegno e le misure
tradizionali dellinterdizione e dellinabilitazione, confermando lorientamento
già espresso dai Giudici della Suprema Corte anni prima, secondo cui lambito
di applicazione dellamministrazione di sostegno va individuato con riguardo non
già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere
ai propri interessi ma piuttosto alla maggior idoneità di tale strumento di
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed
alla maggior agilità della relativa procedura applicativa (Cass. Civile
n.13584 del 12 Giugno 2006).
Ed infatti, nella sentenza n.9628 del 22 Aprile 2009, i Giudici della Suprema
Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: nel giudizio di
interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a
mente dellart.418 c.c. per applicare lamministrazione di sostegno, rimettendo
gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che rispetto allinterdizione e
allinabilitazione lambito di applicazione dellamministrazione di sostegno va
individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità
o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di
autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi
alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla
maggior agilità della relativa procedura applicativa, bel potendo il giudice
tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario
dellamministrazione di sostegno a mente dellart. 405 c.c., comma 5 nn.3 e 4,
in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un
attività negoziale per sé pregiudizievole.
Pertanto, è da considerare elemento discriminante fra l'adozione di un istituto
piuttosto che un altro non la gravità della condizione di incapacità in cui
versa il beneficiario ma l'idoneità o meno e l'efficacia protettiva che
l'istituto adottato è in grado di esplicare rispetto alle esigenze che devono
essere soddisfatte di volta in volta.
Viene, inoltre, in evidenza una ancor più recente sentenza della Corte di
Cassazione (Cass. Civile n.17421 del 24 luglio 2009) in cui, pur muovendo sempre
dagli stessi principi, ossia residualità della misura interdittiva e non
decisività del grado di infermità, i Giudici hanno ritenuta adeguata la più
invasiva misura dellinterdizione.
E necessario pertanto concludere che la scelta tra interdizione, inabilitazione
o amministrazione di sostegno non è una scelta automatica ma deve essere
rapportata, sempre, al caso concreto.
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