Il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
in merito a ricorrenti problematiche in tema di apposizione del patto di prova
al contratto di lavoro, afferma che Il patto di prova, oltre a dover risultare
da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne
costituiscono loggetto
, la quale può essere operata per relationem alla
qualifica di assunzione e al profilo professionale, ma unicamente laddove
corrispondano ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca le
mansioni comprese nella qualifica (nella specie, è stato ritenuto insufficiente
il riferimento alla VI categoria del ccnl di settore ed al profilo di
developer, in difetto di ulteriori allegazioni che descrivessero il contenuto
delle attività oggetto di prova) (Trib. Milano 11 agosto 2007, est. Vitali).
Punto di partenza condiviso, con leccezione di qualche isolata decisione di
segno contrario, risiede nella regola secondo cui la validità del patto di prova
è subordinata alla precisa e non generica indicazione scritta delle mansioni che
costituiscono oggetto dellesperimento. Non è sufficiente che la previsione
della prova sia formulata per iscritto nel contratto di lavoro e sottoscritta
dalle parti, in questo senso, ma è necessario che il patto contenga una puntuale
indicazione delle mansioni in ordine alle quali dovrà essere compiuta la
valutazione.
Questa condizione non si risolve in uno sterile formalismo, ma risponde
allesigenza di garantire che lesperimento sia condotto entro limiti
preordinati dalle parti, in modo che lo strumento della prova sia effettivamente
ed esclusivamente utilizzato per realizzare le rispettive capacità. Sotto questo
profilo, lessenzialità del requisito della specifica indicazione per iscritto
delle mansioni, in una funzione di controllo sulla validità e consistenza del
patto di prova, è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità,
per la quale Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo
risultare da atto scritto, ma contenere anche la specificazione indicazione
delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di
esprimere la propria insindacabile valutazione sullesito della prova presuppone
che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed
indicate (Cass. 19.8.2005 n. 17045, in Dir. prat. lav. 2006, 474; ex plurimis,
Cass. 18.11.2000 n. 14950, in Lav. giur. 2001, 439; Cass. civ. sez. lav.
22.3.2000 n. 3451, in Giust. civ. Mass. 2000, 622).
Il punto controverso, sul quale si registrano sensibilità differenti in seno
alla giurisprudenza, risiede nella valutazione sul grado di analiticità
richiesto per la enunciazione delle mansioni, perché ad alcune pronunce, che
richiedono una esposizione rigorosa e dettagliata delle attività professionali
oggetto di prova, si accompagnano altre decisioni che ritengono sufficiente il
richiamo alla qualifica di inquadramento o alla posizione aziendale.
Osserva lindirizzo più rigoroso che il mero richiamo della figura aziendale per
la quale interviene lassunzione (quali, a titolo esemplificativo, le posizioni
di Area Manager, Project Consultant, Addetto Marketing) è insufficiente ad
integrare il requisito della enunciazione per iscritto, allinterno della
clausola contrattuale a ciò appositamente dedicata, delle mansioni oggetto del
periodo di prova, perché risulta generico e privo della necessaria specificità.
Formulazioni di questo tenore, secondo linterpretazione più garantista, non
sono idonee a circoscrivere, in assenza di altri elementi, lambito operativo e
concreto delle mansioni in ordine alle quali svolgere il periodo di prova.
Per conferire legittimità alla clausola contrattuale sul periodo di prova è
necessario, quantomeno, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, che
allindicazione del ruolo aziendale assegnato al dipendente si accompagnino
altri elementi diretti a precisare il contenuto delle mansioni.
Ad analoghe conclusioni conduce il riferimento nella lettera di assunzione alla
qualifica ed al livello di inquadramento, ritenendosi, sulla scorta delle
medesime argomentazioni, che la mera riproposizione del sistema di
classificazione del contratto collettivo non consenta, in difetto di altri dati,
di pervenire ad una individuazione sufficientemente precisa delle mansioni
oggetto di prova. In termini, è stato osservato che Lindicazione specifica
delle mansioni oggetto della prova costituisce uno dei requisiti di validità del
patto, sebbene non indicato espressamente nellart. 2096 c.c., in quanto è
indispensabile per il controllo giudiziale del recesso datoriale in prova. Il
riferimento al livello di inquadramento del CCNL di settore, nel caso in cui
questo comprenda molteplici profili professionali, non è sufficiente in quanto
privo di specificità (Tribunale di Milano 18.12.2006).
Fa eccezione a questa regola il caso in cui il contratto collettivo applicato al
rapporto di lavoro preveda, in relazione alle qualifiche e ai livelli di
inquadramento, una descrizione contenutistica delle singole funzioni e profili
professionali, essendo in tal modo possibile, con un processo per relationem,
risalire alle mansioni che costituiranno oggetto del periodo di prova.
E questo il terreno in cui si rivela e si caratterizza lindirizzo meno rigido
della giurisprudenza, perché è sul requisito della idoneità e sufficienza del
rimando, operato in sede di assunzione, al sistema classificatorio della
contrattazione collettiva che si misura la validità di una enunciazione
contrattuale che faccia esclusivo riferimento alla qualifica di inquadramento.
A tale proposito, è stato osservato che La specifica indicazione delle mansioni
da svolgere nellambito del periodo di prova costituisce requisito di validità
del patto, ma a tal fine il riferimento al sistema classificatorio contenuto
nella contrattazione collettiva può essere sufficiente a integrare il requisito,
ove la classificazione contenga una nozione dettagliata del profilo
professionale (nella specie è stata ritenuta sufficiente la seguente
indicazione: <<mansioni di impiegata, 5° livello Ccnl Alimentari industria>>
(Tribunale di Pavia 27.4.2006).
Al di là dellaccettazione, più o meno condivisa, del principio della
individuazione per relationem delle mansioni oggetto del periodo di prova, è
sulla misurazione del grado di specificità e completezza riconosciuto alle
enunciazioni della contrattazione collettiva che si confrontano gli orientamenti
della giurisprudenza.
Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità è attestata nel senso
della sufficienza del rinvio al sistema classificatorio della contrattazione
collettiva solo in quanto questultima contenga una nozione dettagliata delle
specifiche posizioni professionali (ex plurimis, Cass. 19.8.2005 n. 17045, in
Dir. prat. lav. 2006, 474), è altrettanto indubbio che un segmento non
irrilevante della giurisprudenza di merito ritiene questa condizione integrata,
a prescindere dal grado di specificità delle disposizioni contrattuali
collettive, in presenza della mera enunciazione di qualifica e livello di
inquadramento in sede di assunzione (per tutte, Trib. Milano 21.3.2001).
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