Secondo larticolo 2730 Cod. Civ. La confessione è la
dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e
favorevoli allaltra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
Nella pratica forense risulta quindi molto importante capire quali atti possono
assumere tale caratteristica, in quanto dalla loro possibilità di impiego in
giudizio può dipendere lesito vittorioso o meno di una vertenza, soprattutto
nei casi in cui il soggetto gravato per legge dallonere probatorio sia in
difficoltà o non disponga di mezzi ulteriori utili per la dimostrazione di fatti
costituitivi del diritto che si vuole far accertare in giudizio.
Secondo la giurisprudenza perché una dichiarazione sia qualificabile come
confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo (animus confitendi)
consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità
di un fatto a sé sfavorevole e favorevole allaltra parte, e di un elemento
oggettivo che si ha qualora dallammissione del fatto obbiettivo che forma
oggetto della confessione, derivi un concreto pregiudizio allinteresse del
dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del
destinatario della dichiarazione.
Per ricercare quali atti possano avere natura confessoria non si può prescindere
dal considerare come, i fatti a sé sfavorevoli oggetto di dichiarazione devono
provenire da un soggetto capace di disporre del diritto a cui si riferiscono e
se vengono resi da un rappresentante occorre che il rapporto di rappresentanza
(legale o volontaria) sia in vita nel momento in cui è resa la confessione e che
questa rientri nei limiti dei poteri attribuiti al rappresentante dalla procura
o dalla legge, a seconda che si tratti di rappresentanza volontaria o legale.
Proprio in questo solco si inserisce una recente sentenza della Cassazione
(Cass. Civ.,Sez. II sentenza 09.11.09 n. 23867) chiamata a decidere circa la
possibile valenza confessoria di una delibera condominiale.
Tutto nasce dalla sussistenza di danni occorsi ad un garage di proprietà
esclusiva di un condomino, causati da infiltrazioni di acqua provenienti dalla
falda freatica afferente il suolo condominiale.
Portata allordine del giorno la richiesta di suddividere pro-quota le spese
sostenute dal condomino per la messa in pristino del suo box in considerazione
della natura condominiale del bene causa di danno, lAssemblea, da un lato,
riconosceva il nesso eziologico tra causa ed effetto nei termini indicati dal
condomino, ma dallaltro lato riteneva non fondata la sua richiesta, in quanto
il bene comune da cui è derivato il sinistro veniva maggiormente se non
esclusivamente usato dallo stesso condomino e pertanto, in ragione di tale
criterio, le spese dovevano rimanere interamente a suo carico.
Il condomino impugnava detta delibera sino al terzo grado di giudizio, nella
speranza di veder attribuito valore confessorio alla decisione assembleare e
vedersi riconosciuto il diritto di ripartire tra tutti i condomini le spese in
questione.
La Suprema Corte, proprio in applicazione dellart. 2731 Cod. Civ. ed ossia
avendo particolare riguardo alla titolarità del diritto del dichiarante afferma
con la sentenza in esame che lattestazione della sussistenza del nesso
eziologico di cui al verbale assembleare, rientrante nellambito delle
dichiarazioni di scienza non possa avere efficacia di una confessione
stragiudiziale attribuibile a tutti i condomini (presenti allassemblea, assenti
e dissenzienti) in quanto comportando essa lobbligo di tutti i condomini di
risarcire pro quota i danni provocati al garage e, quindi, limposizione di un
peso a carico di tutti, è necessario che essa sia condivisa da tutti i
condomini, non rientrando nei poteri dellassemblea quello di imporre oneri al
di là delle specifiche previsioni di legge.
Pertanto partendo da queste considerazioni che conducono, nel caso in questione,
per negare valenza confessoria al verbale assembleare, nulla toglie a contrario
di ipotizzare come nel caso di unassemblea validamente costituita in modo
totalitario (ossia con la presenza di tutti i partecipanti) una questione
condivisa da tutti in modo espresso, se sfavorevole ai dichiaranti e favorevole
allaltra parte, possa acquisire validità confessoria di natura stragiudiziale.
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