Nonostante la materia sia di notevole diffusione e di grande attualità,
mancano in argomento norme di legge dirette a disciplinare la responsabilità dei
soggetti che vi partecipano, lo moderano ovvero lo dirigono, nonché pronunce
giurisprudenziali che possano far luce sullinterpretazione del fenomeno.
Ed infatti, se per quanto riguarda la
responsabilità del gestore di un blog dottrina e giurisprudenza si sono
espresse nel senso di equiparare tale figura al direttore di una testata
giornalistica, estendendo lapplicazione delle norme dettate per questultimo
anche al gestore del
blog, nulla viene indicato relativamente alla figura del gestore di un
forum.
E daltra parte, le notevoli differenze che distinguono i due fenomeni,
certamente non permettono di applicare per analogia ad entrambe le ipotesi la
medesima normativa.
Infatti, mentre il
blog è una specie di diario online, scritto principalmente dal suo
gestore ovvero da altri utenti i cui scritti, però, non vengono pubblicati
direttamente ma sono inseriti dal gestore, facendo giustamente ritenere che egli
abbia un potere di esame preventivo su ciò che viene inserito in rete a mezzo
del
blog e, dunque, un potere/dovere di censura per gli scritti che possano
apparire come penalmente rilevanti, il forum si presenta al contrario come una
lavagna virtuale messa a disposizione degli utenti che possono inserire
direttamente le proprie opinioni o pensieri su determinati argomenti, senza
alcuna possibilità di censura preventiva da parte del gestore.
Tale possibilità è espressamente permessa dallart.
17 del D.Lgs. 09-04-2003, n. 70 recante lattuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico, ai sensi del quale Nella prestazione dei servizi di cui agli
articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di
sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza
di attività illecite.
Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è
comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o
informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società
dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le
informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario
dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di
individuare e prevenire attività illecite.
Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso
in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di
vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto,
ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per
un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha
provveduto ad informarne l'autorità competente.
Alla luce di tale normativa, si evince che la responsabilità del gestore del
forum per la pubblicazione di scritti lesivi nei confronti di terzi soggetti è
estremamente marginale e relegata solamente alle ipotesi in cui ometta di
rimuovere o comunque ometta di impedire laccesso al contenuto pregiudizievole
quando richiesto dallautorità competente (si badi bene, non dallutente che si
ritiene danneggiato, ma dallAutorità che ha accertato il carattere lesivo del
contenuto pubblicato sul forum) ovvero nel caso in cui, avuta conoscenza di un
illecito, non lo abbia segnalato alla compente autorità.
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
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