I reati tra le mura domestiche

E’ sicuramente un tema “scottante” quanto di tragica attualità: quella che si consuma tra le mura domestiche è una violenza spesse volte strisciante che non sempre si è in grado d’identificare soprattutto quando si tratta di violenza psicologica. In passato spesso si era disposti – pur di evitare problemi – a minimizzare ed a giustificare condotte riconosciute come reato e ciò soprattutto per la poca propensione della vittima alla denuncia essendo tale scelta direttamente imputabile all’esistenza di vincoli familiari e affettivi che legano la vittima all’abusante. Recenti interventi legislativi (Legge n. 149/2001 e Legge n. 154/2001) hanno senza dubbio affrontato il problema incentivando chi soffre a denunciare i soprusi. Esistono due forme di tutela: una penale ed una civile. Attraverso i menzionati interventi normativi si sono ottenuti importanti risultati tra i quali, ad esempio, la possibilità di chiedere l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) del soggetto interessato. Ma cosa può costituire violenza domestica?. Il maltrattamento in ambito familiare può essere definito come insieme di atti lesivi dell’integrità fisica, psichica o della libertà o del decoro della vittima, nei confronti della quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmatica protratta nel tempo. Tale condotta può essere rivolta contro il coniuge (di entrambi i sessi) o contro i figli. Molte sono le forme con cui si estrinsecano gli “atti lesivi” che possono essere di varia specie e natura (percosse, minacce, ingiurie, privazioni, umiliazioni, mortificazioni, ecc…). Certo è che il concetto di sacralità ed inviolabilità della famiglia basata su ruoli precostituiti è radicalmente mutato nell’ultimo trentennio. Il legislatore ha ben reagito già nel “recente passato” sia contro la violenza sessuale (Legge n. 66 del 1996), sia contro la pedofilia (Legge n. 259 del 3 agosto 1998) ma la violenza domestica è spesso una violenza silenziosa, una realtà segreta fatta di continue mortificazioni, di pressioni morali che creano un legame con l’aggressore difficile da rompere. Il rischio che si corre è quello che si inneschi un vero e proprio meccanismo di dipendenza della vittima dal carnefice che spesso provoca nella vittima l’assunzione di responsabilità relativa alla disgregazione del proprio nucleo familiare generando fenomeni di sopportazione silenziosa. La violenza, come detto, non è solo fisica ma può anche essere psicologica o, addirittura, economica attraverso la sistematica sottrazione al maltrattato del controllo sul proprio denaro. La violenza – come sappiamo – può essere anche sessuale (maltrattamenti fisici, costrizioni a rapporti sessuali non voluti, umilianti o dolorosi, costrizione alla prostituzione ecc…). Come anzidetto il legislatore è più volte intervenuto in materia prevedendo la possibilità di allontanare non solo il minore ma anche il genitore o il convivente maltrattante, accordando provvedimenti limitativi della potestà genitoriale ed emettendo, in alcuni casi, ordini di protezione (artt. 342 bis e ter c.c., 736 bis c.p.c. e 282 bis c.p.p.). Ma chi sono i soggetti destinatari della norma?. I coniugi, anche se separati, i figli (legittimi e naturali), i parenti. L’ordine di allontanamento dal domicilio domestico, previsto dall’art. 282 bis c.p.p., è la novità più rilevante della legge n. 154/2001. L’obiettivo perseguito è quello di non costringere la vittima dell’abuso a dover ulteriormente sopportare il peso di allontanarsi dalla propria abitazione subendo un ulteriore pregiudizio anche economico. Naturalmente dovranno sussistere tutti i presupposti per l’adozione di tale provvedimento (gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.) senza i quali, non configurandosi un emergenza concreta, la misura cautelare non potrà essere riconosciuta. La cautela è d’obbligo anche perché il soggetto agente, destinatario dell’ordine di allontanamento, laddove sia proprietario dell’immobile verrà temporaneamente limitato nell’esercizio del proprio diritto di proprietà in funzione delle esigenze di protezione della persona offesa.

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