In materia di abusi edilizi moltissime e, soprattutto,
contrastanti, sono le decisioni delle Autorità civili, penali ed amministrative.
Spesso, nel recente passato, ci si imbatteva in problematiche di difficile
soluzione non sussistendo a riguardo una specifica disciplina di
regolamentazione edilizia.
Con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (D.P.R. 06/06/01 n. 380) si sono efficacemente delineati numerosi
aspetti salienti dellarticolata materia anche se occorre sempre affrontare le
singole problematiche destando costante attenzione alle disposizioni dettate dal
codice civile.
Ad esempio, in caso di chiusura di un balcone in veranda dovrà farsi particolare
attenzione, tra laltro, alla conservazione della qualità del decoro, costituita
dal complesso delle caratteristiche architettoniche principali e secondarie del
condominio così come previsto dallart. 1120 c.c. e, comunque, la struttura non
dovrà impedire agli altri condomini di fare pari uso delle cose comuni; non
dovrà diminuire il godimento dell'aria e della luce al proprietario del piano
contiguo, ecc... Per quanto concerne il grado di responsabilità degli eventuali
illeciti edilizi, l'art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 chiarisce che la
responsabilità (amministrativa) resta in capo al titolare del permesso di
costruire, al committente, al costruttore ed al direttore dei lavori,
quest'ultimo limitatamente alla conformità del progetto al permesso di
costruzione (D.I.A.) ed alle modalità costruttive stabilite nel medesimo.
Al di là degli aspetti meramente urbanistici (consumo parziale o totale della
cubatura disponibile, natura del manufatto ecc.), ciascun condomino può
trasformare in veranda il balcone di sua proprietà senza dover richiedere
l'autorizzazione degli altri condomini, salvo che il regolamento di condominio
accettato da tutti lo vieti espressamente. Ciò in quanto i poteri dell'assemblea
condominiale riguardano la disciplina dell'uso delle cose comuni e non possono
certo invadere la sfera delle proprietà individuali
La costruzione di una struttura destinata ad alterare il volume e la superficie
di un immobile preesistente è, in linea di massima, soggetta al controllo
dell'autorità preposta (e, quindi, a concessione) ad eccezione dei casi in cui
la struttura stessa sia una chiusura di un balcone o comunque di uno spazio
assai limitato, con finalità di protezione dall'azione di agenti atmosferici
esterni, in modo da assicurare una più completa funzionalità dell'immobile.
Alcune recenti sentenze del T.A.R. hanno ribadito che sono assoggettate a
concessione edilizia non solo le attività di edificazione, ma tutte quelle
consistenti nella modificazione dello stato materiale e della conformazione del
suolo per adattarlo a un impiego diverso da quello che gli è proprio, in
relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione giuridica.
In base a tale presupposto, si è ritenuto soggetta a concessione edilizia, ad
esempio, l'installazione di pannelli in vetro e alluminio sul parapetto di un
balcone già chiuso per i restanti lati dai muri perimetrali dell'edificio
preesistente, in quanto determina la realizzazione di un nuovo locale
autonomamente utilizzabile, l'aumento della superficie utile e la modifica della
sagoma dell'edificio stesso e, come tale, implica il previo rilascio del titolo
concessorio, a nulla rilevando l'eventuale precarietà strutturale dell'opera
realizzata, in quanto non si traduca in un uso per fini contingenti e specifici.
In materia penale, il regime giuridico sanzionatorio dell'intervento avente ad
oggetto gli abusi edilizi realizzati senza concessione è quello previsto
dall'art. 31 del D.P.R. secondo il quale Sono interventi eseguiti in totale
difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di
un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso,
ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile..
Come correre ai ripari? Occorre anzitutto non
confondere il condono edilizio - fenomeno giuridico per cui un fatto o
uno stato di cose contrario alla legge viene a perdere il proprio carattere di
illegalità come nel caso in cui un'opera realizzata in assenza di titolo
concessorio, ma non in contrasto con lo strumento urbanistico, viene a perdere
il suo carattere di illegittimità per effetto di un provvedimento amministrativo
emanato successivamente al compimento della predetta attività materiale - dalla
concessione in sanatoria prevista dall'art. 36 del D.P.R. 06/06/01 n. 380
secondo cui - in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso - il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se
l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda (il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato
al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura
doppia).
Come potrà notarsi, l'istituto del condono edilizio differisce da quello della
concessione in sanatoria in quanto il primo è un istituto di carattere
temporaneo (cioè prevede un sistema che si conclude con un controllo meramente
documentale da parte del Comune, salvo eventuali accertamenti) l'altro, invece,
è destinato ad essere un ordinario strumento di recupero e sanatoria delle opere
abusive ed è caratterizzato da un accertamento di conformità agli strumenti
urbanistici generali e di attuazione, oltre che da sbarramenti temporali ed
amministrativi ben più rigorosi rispetto al controllo eminentemente documentale
che caratterizza il primo istituto.
E bene concludere rilevando che, sulla richiesta di permesso in sanatoria, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si
intende rifiutata.
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
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