Con nove sentenze depositate in data 16 Febbraio 2007 (numeri
3672 3680), la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è tornata a
pronunciarsi sulle condizioni che legittimano lesclusione dallIrap di
professionisti privi di autonoma organizzazione.
Ad avviso della Suprema Corte, i professionisti privi di organizzazione non sono
tenuti al versamento dellIrap per difetto del presupposto oggettivo del
tributo.
Più in particolare, dal contenuto delle citate pronunce, si evince che il
requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice
di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato,
sussiste in presenza delle seguenti condizioni:
-
il contribuente è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dellorganizzazione e non è, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
-
il contribuente impiega i beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lesercizio dellattività in assenza di organizzazione oppure si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui.
In altri termini, lattività abituale ed autonoma del
contribuente deve dare luogo ad unorganizzazione dotata di un minimo di
autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente
stesso.
Pertanto, il lavoratore autonomo non è soggetto ad Irap se, ad esempio: è privo
di dipendenti, utilizza beni strumentali limitati (es. telefono, computer,
automezzo, così Cass. sent. 3672/2007).
Il contenuto delle sentenze sopra citate pare in linea con quanto disposto dalla
Corte stessa in precedenza, 5 Novembre 2004 sent. 21203, anche se in quella sede
non si forniva una nozione del requisito di organizzazione ma ci si limitava
solo a riprendere definizioni fornite dalla giurisprudenza di merito.
In tale ottica, la sussistenza del requisito oggettivo era stata ravvisata nella
esistenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o
con collaboratori parasubordinati e nello impiego di capitali provenienti da
mutui esterni. Invece, avevano portato ad escludere la sussistenza di autonoma
organizzazione: il possesso di beni strumentali e lerogazione di occasionali
compensi a terzi.
Dalle sentenze 2007 emerge, inoltre, che lesercizio di unattività protetta,
per cui è richiesta liscrizione ad apposito Albo (es. dottori commercialisti,
avvocati, notai, ecc.), non è di per sé sufficiente a negare la sussistenza di
unautonoma organizzazione in capo al contribuente e ad escluderlo, in tal modo,
dal versamento dellIrap.
Anche in capo al professionista protetto, occorre quindi accertare, caso per
caso, leventuale utilizzo, nello svolgimento dellattività, di beni strumentali
o lavoro altrui, nonché la loro rilevanza.
A seguito, quindi, delle nominate pronunce i piccoli professionisti che
abbiano effettuato versamento a saldo ed in acconto a titolo di Irap possono
presentare istanza di rimborso salvo che non abbiano aderito al condono.
La Suprema Corte, infatti, ha altresì affermato che la presentazione
dellistanza di condono tombale (ex art. 9 L. 289/2002) preclude la possibilità
di chiedere, con riferimento alle annualità definite, il rimborso dellIrap per
presunta insussistenza del presupposto oggettivo.
Si osserva, infatti, che il condono pone il contribuente di fronte ad una
libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano tra di loro,
ovvero: instaurare una controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso i
rimborsi di somme indebitamente pagate; oppure, versare quanto dovuto per
ladesione alla sanatoria ma senza possibilità di riflessi o interferenze con
quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento ordinario.
Si confermano, in tal modo, le precedenti pronunce della Suprema Corte e
lorientamento dellAgenzia delle Entrate che in proposito, con le Circolari 5
Febbraio 2003 n. 7 e 25 Marzo 2003 n. 18, ha precisato che, in base al dato
normativo, il contribuente che definisce la propria posizione con le sanatorie
previste dagli art. 7 (concordato per gli anni pregressi) e 9 (condono tombale)
della L. 289/2002:
.rinuncia ad eventuali cause di esclusione e, di
conseguenza, ad ogni contenzioso derivante da esse.
In altri termini, anche secondo lAgenzia delle Entrate, il perfezionamento del
condono comporta automaticamente la rinuncia al contenzioso instaurato ai fini
della richiesta di rimborso Irap per presunta insussistenza dellobbligo di
versamento.
Come si diceva dianzi, quindi, il piccolo professionista privo di autonoma
organizzazione, che non abbia ancora presentato istanza di rimborso dei
versamenti, eseguiti a titolo di Irap, alla luce delle citate sentenze pare una
volta di più legittimato a provvedervi.
Listanza va presentata allUfficio locale dellAgenzia delle Entrate
territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto
richiedente.
I termini per la presentazione decorrono dalla data di versamento del saldo, se
il diritto al rimborso deriva da uneccedenza dei versamenti in acconto rispetto
a quanto dovuto a saldo oppure da pagamenti provvisori in quanto subordinati
alla definitiva determinazione dellobbligazione, oppure dalla data di
versamento dellacconto se esso non era dovuto o non era dovuto in quella
misura.
In ambedue i casi il termine è di 48 mesi.
Se poi, come avviene nella generalità dei casi, lAgenzia delle Entrate non
concede il rimborso in seguito alla semplice presentazione dellistanza occorre
proporre ricorso alla Commissione Tributaria.
A tal proposito bisogna distinguere se lAgenzia delle Entrate abbia, o meno,
espressamente negato il diritto al rimborso.
Se il diniego è stato esplicito allora il ricorso deve essere proposto entro 60
giorni dalla notifica dellatto di diniego ex art. 21, co. 1, D. Lgs. n.
546/1992.
In caso, invece, di silenzio rifiuto dellAgenzia il ricorso avverso il rifiuto
tacito della restituzione può essere proposto dopo il 90° giorno della domanda
di restituzione presentata entro i suddetti previsti termini, e fino a quando il
diritto alla restituzione non è prescritto.
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Avv. Gianluca Papetti
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