Obbligo di mantenimento e addebito della separazione:
violazione del dovere di fedeltà, assistenza, educazione della prole
In sede di separazione personale tra i coniugi o di divorzio, il coniuge
economicamente più debole può normalmente chiedere ed ottenere la corresponsione
di un assegno di mantenimento che gli permetta di riequilibrare la sproporzione
patrimoniale tra i coniugi e godere in linea di massima - del medesimo tenore
di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Lobbligo di versamento dellassegno è però escluso quando la responsabilità
della separazione sia da addebitarsi al comportamento di uno solo dei coniugi,
in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e che abbia determinato il
verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza ovvero grave pregiudizio alleducazione e formazione della prole.
Al riguardo, lart. 143, 2° comma, codice civile, che disciplina i diritti e
doveri nascenti dal matrimonio, dispone che dal matrimonio deriva lobbligo
reciproco alla fedeltà, allassistenza morale e materiale, alla collaborazione
nellinteresse della famiglia e alla coabitazione.
Pertanto, il coniuge che violi i doveri nascenti dal matrimonio o che con il
suo comportamento arrechi grave pregiudizio alleducazione della prole, potrà
essere ritenuto unico responsabile del deterioramento del rapporto coniugale e
non avrà diritto a ricevere lassegno di mantenimento da parte dellaltro
coniuge incolpevole.
Perchè sia riconosciuto laddebito è però necessario che la violazione dei
doveri coniugali da parte del coniuge sia la causa della rottura del
rapporto coniugale e non la conseguenza di un rapporto già deteriorato
per altri motivi.
In questo senso si è espressa recentemente la Corte di Appello di Milano che ha
sostenuto che in tema di separazione personale dei coniugi, poiché la pronuncia
di addebito presuppone la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione
dei doveri scaturenti dal rapporto di coniugio e la determinazione della crisi
coniugale, la stessa non può essere riconosciuta nel caso in cui la condotta del
coniuge in contestazione sia riferibile ad un periodo in cui la convivenza tra i
coniugi sia di fatto cessata. (App. di Milano 12-03-2004 - Pres. Pesce - Est.
Servetti - B. c. F.).
Relativamente allobbligo di fedeltà, la Corte di Cassazione ha mantenuto
un orientamento consolidato ritenendo che: linosservanza dellobbligo di
fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente lintollerabilità della prosecuzione della convivenza,
deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare laddebito
della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza
di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento
rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi,
tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto,
onde la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) delladdebito
della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto,
riconducibile la crisi dellunione, mentre oil relativo comportamento
(infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità
della convivenza, non è, di per se solo, rilevante e non può, conseguentemente,
giustificare una pronuncia (di addebito) del genere di quella sopraindicata
(Cass. 28 ott. 1998, n. 10742; Cass. 7 sett. 1999, n. 9472; Cass. 9 giu. 2000,
n. 7859; Cass. 18 sett. 2003, n. 13747).
Relativamente alla violazione dellobbligo di assistenza morale e materiale,
una recente sentenza del Tribunale di Modena ha ritenuto che configura giusto
motivo di addebito alla separazione il comportamento del coniuge che, dopo avere
appreso della malattia del partner, si allontana dallo stesso privandolo anche
di tutte le disponibilità economiche di cui godeva precedentemente (Trib. di
Modena 24-11-2004 - Pres. Stanzani - Rel. Gentile - L.T.).
Infine, si segnala la sentenza del Tribunale di Napoli che ha addebitato la
separazione al coniuge che con il suo comportamento ha arrecato grave
pregiudizio alleducazione ed alla formazione della prole: La separazione
va addebitata al coniuge che ha tenuto una condotta pregiudizievole per la
crescita equilibrata dei figli (nella specie la separazione è stata addebitata
al marito, testimone di Geova, il quale ha reiteratamente impedito al figlio,
ancora in tenera età, di svolgere attività ludiche, così determinandone il
profondo turbamento, in quanto ritenute contrarie alle proprie convinzioni
religiose) (Trib. di Napoli 04-01-2006 - Pres. Montella - X c. Y).
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