Contratti di viaggio: riduzione della penale ex art. 1384 c.c.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore ex art. 90 e 91 del Codice del Consumo – aumento superiore al 10% del prezzo del pacchetto turistico o modifica significativa di uno o più elementi del contratto – al turista/consumatore è data possibilità, nella prassi, di recedere dal contratto previo il pagamento di una somma, qualificata come penale.
La somma della penale, il cui ammontare di regola varia in base ai tempi del recesso ed in misura direttamente proporzionale all’avvicinarsi della data di inizio del viaggio, è solitamente espressa in una percentuale del valore del pacchetto turistico al quale si riferisce e trova disciplina negli artt. 1373 e seguenti cod. civile.
Tale clausola, generalmente prevista nelle condizioni generali di vendita è stata considerata dalla giurisprudenza valida e non vessatoria (così Tribunale di Torino, 18/01/2005 n. 344; Cass. Civile, 23/05/1985 n. 3120); nel caso in cui il consumatore ritenga però la penale manifestamente eccessiva, può comunque rivolgersi al Giudice per chiederne la riduzione equitativa, ai sensi dell’art. 1384 c.c. secondo il quale “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”.
Il principio della riducibilità della penale eccessiva è applicabile in tutti i contratti nei quali sia inserita la suddetta clausola.
Secondo la giurisprudenza di merito, il criterio cui il Giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall’interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all’adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio della prestazioni e della effettiva incidenza dell’adempimento sulla realizzazione dell’interesse della parte, riferita non solo al momento della conclusione del contratto, ma a quello in cui la prestazione attesa è stata, seppur in ritardo, eseguita o è stata definitivamente ineseguita (così, Cass. Civile 3/09/1999 n. 9298).

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