Disciplina delle attività subacquee

E’ al vaglio della Camera la PROPOSTA DI LEGGE relativa alla “Disciplina delle attività subacquee“, avente la finalità di introdurre una normativa organica e particolare dedicata alle attività subacquee, sia ricreative che professionali.
La proposta di legge, diretta a regolamentare una materia ad oggi priva di una normativa organica statale, pone peraltro delle forti limitazioni alla libertà di esercizio delle attività turistico-ricreative, prevedendo in particolare l’obbligo di brevetto per tutti coloro che vogliano effettuare un immersione con autorespiratore, nonché il rispetto dei limiti di profondità, di procedura e di standard operativi stabiliti dall’organizzazione didattica certificante.
Altra novità che vorrebbe introdurre la proposta di legge in esame è l’istituzione di un l’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all’addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo presso il Ministero dello sviluppo economico. Anche in tal caso, viene posta una limitazione: è previsto che possano infatti richiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale in possesso di certificazione EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802.
Peraltro, viene previsto che le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui sopra, qualora dispongano di standard ad esse allineati, possano comunque chiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale sulla base di una autocertificazione, che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli enti certificatori. In tal caso, le organizzazioni devono comunque conseguire la certificazione EN o ISO entro un anno dalla data di presentazione dell’autocertificazione.
Il disegno di legge prevede poi che solo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo i canoni stabiliti possono adoperare la denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo», oltre al diritto all’uso esclusivo del proprio nome.
Infine, viene stabilito l’obbligo per i centri immersione di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi: in caso di omessa tenuta del registro o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l’attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell’attività e al sequestro delle attrezzature.

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