Il contratto preliminare di compravendita più comunemente
noto come compromesso è quel contratto con cui due parti si impegnano a
trasferire la proprietà di un bene immobile ad un prezzo determinato.
Affinchè una scrittura privata possa avere natura giuridica di un contratto
preliminare di vendita, la stessa deve essere adottata in forma scritta
(scrittura privata o atto pubblico) e deve contenere, pena linvalidità della
stessa, gli stessi elementi che la legge impone per la validità di un qualsiasi
contratto.
Tali presupposti, ricavabili dallart. 1325 Cod. Civ. sono: laccordo delle
parti, la causa, loggetto ed appunto la forma.
In particolare, nel contratto in questione devono essere riportate le generalità
delle parti, la descrizione del bene oggetto di compravendita (ubicazione, dati
catastali, natura), il prezzo pattuito.
La mancanza di uno solo di tali requisiti determina la nullità del contratto.
Pertanto, anche quando ci si trova in presenza di scritture estremamente
sintetiche, non è detto che siano del tutto inefficaci ma al contrario, se
contengono almeno gli elementi sopra descritti, sono da considerarsi valide a
tutti gli effetti di legge.
E nel caso in cui il promissario acquirente, dopo aver sottoscritto un regolare
preliminare per lacquisto di un immobile, si veda tradito dalla controparte
che, non tenendo fede agli impegni assunti in precedenza, rifiuti la conclusione
del contratto definitivo, lo stesso può beneficiare di unimportate tutela che
la legge gli riserva.
Infatti, potrà agire in giudizio oltre che con una normale azione di adempimento
con una domanda di esecuzione forzata in forma specifica, ossia
ottenendo, ai sensi dellart. 2932 Cod. Civ. una sentenza costitutiva, ossia
produttiva dei medesimi effetti del contratto definitivo non concluso.
Ci si domanda se tale azione possa risultare preclusa dalla mancata indicazione,
nel preliminare, di un termine entro il quale ci si impegnava alla
sottoscrizione del rogito notarile.
La risposta non può che essere negativa, in quanto, a fronte del rifiuto
espresso dallaltro contraente alla conclusione del contratto definitivo, il
promissario acquirente può sempre esperire azione ex art. 2932 Cod. Civ. essendo
implicita nella domanda la fissazione di detto termine, originariamente
mancante.
A conferma di ciò, si riporta la seguente massima giurisprudenziale:
In tema di contratto preliminare, qualora una parte, a fronte del rifiuto
dellaltra di stipulare, agisca in giudizio ai sensi dellart. 2932 Cod. Civ.,
la circostanza che i contraenti non abbiano pattuito un termine per la
stipulazione del contratto definitivo è irrilevante, atteso che nella domanda
proposta in giudizio è implicita anche la richiesta al giudice di fissare il
termine predetto. (Cass. Civ. 29-3-2006 n. 22112)
Va osservato, come condizione necessaria per lottenimento della sentenza con
effetti reali, ossia che sostituisca il contratto definitivo non concluso,
rimane lesecuzione o lofferta della controprestazione dovuta da parte di chi
abbia promosso la domanda giudiziale (nel caso in esame, il pagamento del prezzo
da parte del promissario acquirente).
Per comprendere, in pratica, quali debbono essere le forme e le modalità di tale
offerta, soccorre la Giurisprudenza che afferma come detta promessa non debba
rivestire forme solenni (esclude in sostanza la necessità della forma di offerta
reale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 Cod. civ.) ma sia
sufficiente una seria manifestazione della volontà di eseguire la
controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla
concreta intenzione della parte di adempiere.
Pertanto, continua la massima, integrano il presupposto di legge anche
lofferta della prestazione, formulata in giudizio dalla parte, personalmente o
a mezzo del suo procuratore, prima della pronuncia, ovvero la manifestazione di
volontà di corrispondere il residuo prezzo di vendita, rappresentata nellatto
di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal suo procuratore.
(Cass. Civ. 3-04-2003 n. 5151)
Il promissario acquirente che, preso atto del rifiuto del promittente venditore
alla stipula del rogito notarile, voglia agire in giudizio ed essere tutelato
contro possibili vendite effettuate, nelle more del giudizio, ai suoi danni, nei
confronti di altri soggetti, dovrà preoccuparsi di far trascrivere, ai sensi
dellart. 2652 Cod. Civ. n. 2) la sua domanda giudiziale di esecuzione in forma
specifica, rendendo così a lui inopponibili eventuali vendite eseguite dopo tale
iscrizione.
Solo in questo modo, non essendo più giustificata la tutela del terzo
acquirente, che in occasione dellacquisto aveva la possibilità e lonere di
verificare presso i Registri Immobiliari della pendenza del giudizio sul bene
oggetto di compravendita, si renderà possibile il trasferimento del bene nei
confronti del promissario acquirente promotore del giudizio.
In sostanza, in questo caso, leffetto della trascrizione della domanda
giudiziale è quello di far retroagire a tale data leffetto costitutivo della
sentenza (anchessa da trascriversi) e di risolvere a tutto vantaggio
dellattore, i possibili conflitti con altri acquirenti dello stesso immobile
che abbiano trascritto il loro titolo posteriormente alla data di trascrizione
della domanda giudiziale.
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