Ha osservato la Corte di Cassazione (22 febbraio 2008 n.
4674) che La contestazione di un addebito disciplinare costituisce atto
eminentemente formale e, in quanto tale, deve essere chiara, completa ed
inequivocabile nel suo contenuto, nè è suscettibile di successive modifiche o
integrazioni nelle sue parti essenziali, e, tanto meno, di sottosintesi.
La sentenza della Suprema Corte offre lo spunto per ritornare sul tema, sempre
vivace e foriero di nuove pronunce, del corretto esercizio dei poteri
disciplinari da parte del datore di lavoro. La sentenza ripropone due principi
cardinali posti a presidio e salvaguardia del diritto di difesa dei lavoratori
nel procedimento disciplinare delineato dallart. 7 S. L., che consistono nella
necessità che la contestazione degli addebiti sia specifica, da un lato, e
immutabile nel suo contenuto, dallaltro lato.
Si afferma, quanto al primo aspetto, che la contestazione degli addebiti deve
essere precisa e circostanziata, delineando nei suoi tratti essenziali i fatti
oggetto di censura disciplinare e le valutazioni che, in ordine a quei
comportamenti, vi ricollega la parte datoriale. La necessità di circoscrivere
lambito della contestazione degli addebiti nei suoi elementi materiali e
soggettivi ha la funzione di consentire al lavoratore il concreto e fattivo
esercizio del diritto di difesa.
Affinché tale diritto sia garantito, la contestazione deve rivestire il
carattere della specificità, ovvero contenere le indicazioni necessarie e
sufficienti per individuare materialmente il fatto, o i fatti, nei quali il
datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, con levidente intento
di porre il lavoratore nella condizione di conoscere con certezza il
comportamento addebitatogli e potersi adeguatamente difendere. In questo senso,
recita il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che La
previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti
disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve
conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato
quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare,
nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia
ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei
doveri di cui agli artt. 2104 e 2109 c.c. (Cass. 13.9.2006 n. 19554).
Partendo da questo comune presupposto, si confrontano in giurisprudenza due
orientamenti differenziati in merito alla valutazione sul requisito della
sufficienza della contestazione disciplinare. Il primo orientamento, più
garantista, afferma che il requisito della specificità della contestazione
disciplinare è rispettato quando gli addebiti mossi al lavoratore sono
individuati nei loro termini storici con una precisa e circostanziata
esposizione dei dati e degli aspetti essenziali, così da permettere una agevole
e completa identificazione dei fatti oggettivi e soggettivi posti a fondamento
della lettera di addebito.
In questo contesto, è stata giudicata generica la contestazione disciplinare
nella quale venivano imputati al dipendente scarsa collaborazione,
insofferenza verso il capoufficio, utilizzo di espressioni negative nei
confronti della società, ritenendosi da parte della giurisprudenza che queste
affermazioni fossero inidonee a qualificare compiutamente gli addebiti
disciplinari ascritti al lavoratore.
In unaltra occasione, la giurisprudenza di merito ha annullato la sanzione
disciplinare irrogata collettivamente ad una moltitudine di dipendenti sul
presupposto che la contestazione, laddove faceva riferimento al compimento di
atti diretti ad impedire laccesso al posto di lavoro da parte dei dipendenti
non aderenti allo sciopero e non specificava, invece, i singoli atti e le
specifiche azioni inadempienti posti in essere da ciascun lavoratore, fosse
viziata da uninsanabile genericità.
Un secondo orientamento giurisprudenziale, meno rigoroso, non richiede che la
contestazione sia minuziosa, indicando con precisione data, ora e luogo dei
fatti, ma si accontenta di una esposizione che, senza pretendere un contenuto
analitico, consenta di identificare laddebito nella sua portata complessiva.
Secondo questo orientamento, che risulta ampiamente prevalente, il requisito
della specificità dell'addebito è integrato se la contestazione individua le
mancanze e gli inadempimenti nel loro contenuto essenziale, anche in assenza di
una esposizione analitica, purchè non risulti incertezza circa l'ambito delle
questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.
In questi termini, è stato osservato che Nel licenziamento per motivi
disciplinari, la regola della specificità della contestazione dell'addebito non
richiede necessariamente - ove questo sia riferito a molteplici fatti -
l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati
commessi, essendo invece sufficiente che il tenore della contestazione sia tale
da consentire al lavoratore di individuare nella loro materialità i fatti nei
quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque
comportamenti in violazione dei doveri di cui agli art. 2104 e 2105 c.c., di
comprendere l'accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa.
(Cass. 7.8.2003 n. 11933).
La sentenza in commento sembra aderire allorientamento più rigido, affermando
che la validità della sanzione disciplinare nella fattispecie, si è trattato
di un licenziamento disciplinare per giusta causa è subordinata alla precisa e
non generica contestazione delladdebito, precisando che solo se la
contestazione contiene nei suoi elementi essenziali la descrizione degli eventi
cui fa riferimento e del fatto addebitato, se è esplicita, priva di sottintesi,
se è chiara e tale da non prestarsi ad equivoci, la contestazione potrà essere
valida, altrimenti no..
Altrettanto ricorrente nelle pronunce della giurisprudenza del lavoro è il
secondo principio ribadito dalla Suprema Corte, laddove si afferma che i fatti
posti a fondamento della sanzione non possono essere modificati o integrati in
una fase successiva alla contestazione degli addebiti, in quanto risulterebbe
altrimenti pregiudicata la garanzia di difesa del lavoratore. La contestazione,
in altri termini, deve essere certa e immutabile nel suo contenuto, nel senso
che non è suscettibile di essere integrata, modificata o sostituita da
circostanze nuove e argomentazioni ulteriori nella fase finale di irrogazione
del provvedimento disciplinare.
Ricollegandosi a questa regola, la Suprema Corte ribadisce, con la sentenza in
commento, che è illegittimo il provvedimento disciplinare fondato su fatti e
valutazioni difformi e ulteriori rispetto a quelli enunciati nella precedente
contestazione di addebito, che costituisce il momento ultimo nel quale i fatti
possono e debbono essere cristallizzati nella loro portata disciplinare. In
senso conforme, è stato osservato da altra recente giurisprudenza di legittimità
che limmutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far
valere, a sostegno delle sue determinazioni disciplinari, circostanze nuove
rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione
dellinfrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice
disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire
leffettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di
cui allart. 7 l. n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato (Cass.
10.8.2007 n. 17604).
Anche questo secondo principio, per il quale la contestazione è immutabile nel
suo contenuto, risponde alla necessità di garantire e salvaguardare un
contraddittorio effettivo, che consenta al lavoratore di individuare in modo
preciso le censure datoriali e approntare la difesa che ritiene più opportuna,
senza vedere successivamente modificati i fatti e le valutazioni a base del
provvedimento disciplinare. Ed anche su questa regola la giurisprudenza ha
offerto letture differenti, affidandosi ad interpretazioni più o meno rigide e
garantiste nella valutazione del requisito di immutabilità della contestazione.
Alcune pronunce hanno ritenuto che il principio di necessaria corrispondenza tra
gli addebiti contestati e quelli addotti a sostegno della sanzione non esclude,
in linea di principio, la parziale modificazione dei fatti contestati, purchè si
tratti di circostanze non significative rispetto alla contestazione iniziale,
che non configurano elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito
disciplinare.
Pur confermando il valore inderogabile del principio di immutabilità della
contestazione delladdebito disciplinare, la giurisprudenza di legittimità ha
stabilito che, pur essendo precluso al datore di lavoro lutilizzo di
circostanze e fatti diversi da quelli precedentemente contestati e non dedotti,
le condotte estranee possono essere richiamate in sede di irrogazione del
provvedimento per meglio delineare il grado di responsabilità del lavoratore.
In senso conforme, la Suprema Corte ha osservato in passato che Il principio
della immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al
lavoratore ai sensi dell'art. 7 st. lav. preclude al datore di lavoro di
licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di
considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai
due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di
altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della
complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del
lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento
sanzionatorio dell'imprenditore. (Cass. 17.5.2003 n. 7734).
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