Ordinanza 75/2014 Capitaneria di Porto di Genova

In data 14/4/2014 la Capitaneria di Porto di Genova ha emanato l’ordinanza n. 75/2014 che approva e rende esecutivo – con decorrenza dal 1° giugno 2014 (ad eccezione del Capo III “Corridoio di lancio”, che entra in vigore dal 1° maggio 2014) – il Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 18/7/05 n. 171 nell’ambito del circondario marittimo di Genova.

In considerazione del fatto che il circondario marittimo di Genova è interessato da un consistente traffico da diporto nonché del rilievo economico e sociale assunto dalle attività subacquee, la maggior parte delle quali si svolge in forma organizzata, spesso con il supporto di unità di appoggio, e preso atto della mancanza di una legislazione quadro nazionale di disciplina delle attività subacquee, ha ritenuto necessario attualizzare la disciplina delle attività nautico-diportistiche ed, in particolare, rivedere la disciplina delle attività subacquee, anche al fine di prevedere la possibilità, in capo a soggetti eroganti a qualsiasi titolo servizi di immersione professionalmente organizzati, di poter prestare (su richiesta dell’interessato in possesso di brevetto in corso di validità) il solo servizio di supporto logistico di superficie, anche con unità di appoggio, a beneficio di praticanti le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo in forma privata e senza assistenza durante l’immersione.

Pertanto, dopo varie riunioni tenutesi presso la Capitaneria di Genova alle quali hanno partecipato ADISUB (che riunisce PADI, SSI, IDEA, DAN), la Consulta delle Didattiche subacquee (Protocollo d’intesa tra ADISUB, ASSOSUB, CIAS, FIPSAS), il Comitato Operatori Subacquei Turistici (COST), L’Assodiving Portofino, l’Associazione Centri Immersione di Confcommercio, l’Associazione Liguria Diving del Ponente di Confesercenti e la Scuola Internazionale Attività Subacquea (SIAS-CEDIP), la Capitaneria ha approvato e reso esecutivo (come abbiamo detto, a partire dal 1° giungo 2014 salvo eccezioni) il regolamento in esame, facendo obbligo a chiunque di osservare le norme contenute nell’ordinanza e prevedendo pesanti sanzioni per la loro violazione.

Per quanto riguarda le attività subacquee, il Capo XIII rubricato “Utilizzazione dell’unità da diporto in appoggio all’immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo” reca una dettagliata disciplina relativa agli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività subacquee, che vengono suddivise in 5 sezioni:

  • Disposizioni Generali

  • Immersione Guidata

  • Immersione Didattica

  • Immersione Svolta in forma Privata per proprio Conto

  • Disposizioni Particolari per l’immersione in Caverna, Grotta, Relitto.

Avverso detta Ordinanza è ammesso il ricorso gerarchico entro il termine di 30 giorni, oppure il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni: in assenza di impugnazione il provvedimento diverrà definitivo.

Si rimanda in seguito all’analisi più dettagliata del contenuto del Regolamento, relativamente alla parte (Capo XIII) dedicato alle attività subacquee.

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