Clausola penale eccessiva

Con la recentissima sentenza n. 18128 del 13 settembre 2005 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per porre fine al contrasto giurisprudenziale relativo ad una annosa questione, che ha visto contrapporsi per lungo tempo le singole sezioni della Corte medesima.

La questione presa in esame dalle Sezioni Unite riguarda la possibilità del giudice di ridurre d’ufficio la clausola penale manifestamente eccessiva, ovvero se il giudice possa operare tale riduzione solo su richiesta espressa della parte.
Ai sensi dell’art. 1384 codice civile, “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”; la norma, però, non precisa se tale intervento del giudice possa avvenire d’ufficio (cioè su iniziativa del giudice stesso) ovvero solo in presenza di una richiesta espressa della parte. Tale quesito ha diviso dottrina e giurisprudenza in due orientamenti contrapposti tra loro: il primo, maggioritario, condizionava la riduzione della penale ad una precisa richiesta della parte, argomentando che il giudice era tenuto a pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, ai sensi dell’articolo 112 cod. proc. civile (“Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”); il secondo orientamento, decisamente minoritario rispetto al primo, riteneva al contrario che il giudice potesse ridurre d’ufficio una penale che risultasse manifestamente eccessiva, rientrando tra i poteri che il giudice possiede ex officio a tutela di un interesse generale e non essendo presente nel nostro ordinamento alcuna norma ostativa. Infatti, l’articolo 112 cod. proc. civ. lascia intendere che, accanto alle eccezioni rilevabili solamente dalle parti – dettagliatamente individuate dalla legge – ve ne sono altre rilevabile d’ufficio tra le quali, appunto, il potere di riduzione della penale di cui all’articolo 1384 c.c.
Questi contrasti hanno reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione le quali, dopo aver accuratamente vagliato entrambi gli orientamenti, hanno accolto la tesi minoritaria, affermando che la penale manifestamente eccessiva possa essere ridotta ex officio dal giudice pur in assenza di una esplicita richiesta della parte in favore della quale si attua la riduzione, a tutela non della parte stessa ma di un interesse generale.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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