Commette reato il militare che suggerisce il nome dell’avvocato

Con sentenza n. 41191 del 3 ottobre 2014, la Corte di Cassazione confermava la decisione del Tribunale di Cagliari del 30 novembre 2012, con cui l’imputato, Maresciallo (R.) in servizio presso le Stazioni dei Carabinieri di Sinnai e di Quartu S. Elena, è stato ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli articoli 323 e 479 c.p., poiché aveva, in diverse occasioni, nominato l’avv. O. difensore d’ufficio di alcuni arrestati, nonostante lo stesso non fosse inserito nell’elenco dei difensori reperibili predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ed aveva sollecitato altri fermati o i congiunti degli stessi a nominare l’avv. O. quale difensore di fiducia, oltre ad attestare falsamente le intenzione degli indagati nei verbali di arresto.
L’avv. O. veniva, altresì, ritenuto responsabile del concorso nel reato di abuso d’ufficio e i predetti venivano condannati, rispettivamente, ad anni due di reclusione (il Maresciallo) e ad anni uno e mesi quattro di reclusione (il difensore), oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

La Suprema Corte, infatti, condividendo il ragionamento del Giudice di prime cure e considerando inattendibile la tesi difensiva secondo la quale le nomine sarebbero state indotte da difficoltà nel funzionamento del sistema di call center per il reperimento dei difensori (mentre dai documenti prodotti emergeva la presenza di legali disponibili e rintracciabili) ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi del reato p. e p. dall’art. 323 c.p. (“salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di Legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”).

In particolare, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, gli ermellini hanno ritenuto non condivisibile la dedotta illogicità della motivazione nella mancata valutazione del contesto in cui i fatti si verificavano e della spontanea accettazione, da parte degli arrestati, delle indicazioni del Maresciallo, trattandosi, invero, di aspetti correttamente ritenuti dalla Corte territoriale irrilevanti nel momento in cui i testimoni hanno confermato che il militare caldeggiava la nomina dell’avv. O., esaltandone le qualità professionali; condotta questa sufficiente ad integrare il contestato reato di abuso d’ufficio, ravvisabile ove il soggetto agente impartisca, comunque, ai cittadini, con i quali abbia rapporti per ragioni inerenti alle proprie funzioni, consigli sulla nomina di un difensore.

Per quanto riguarda, poi, l’elemento soggettivo del reato di abuso d’ufficio, la Cassazione ha sottoscritto i riferimenti della sentenza impugnata che ineriscono all’esperienza professionale dell’imputato e ai rapporti di amicizia e convivialità tra lo stesso e il difensore “dimostrativi della consapevolezza dell’ingiusto vantaggio conseguito al secondo a prescindere dalla conoscenza di specifici aspetti di deontologia forense”, nonché il richiamo al possibile “intento” del Maresciallo di ottenere, coltivando i rapporti con l’avvocato “migliori opportunità di contatto con informatori”.

Il dolo intenzionale proprio del reato ex art. 323 c.p., afferma la Corte, sussiste anche qualora il vantaggio patrimoniale procurato costituisca lo strumento che consente al soggetto agente di perseguire un fine ulteriore, anche lecito, che si sovrappone tuttavia, senza eliderla, alla finalità illecita di vantaggio; assumendo nel reato la posizione del movente, ben distinta da quella di dolo (Cass. Pen. n. 14283/1999).
Infine, in merito all’assenza (addotta dal ricorrente) di comportamenti materiali del difensore imputato (l’avv. O.), finalizzati al conseguimento delle nomine, la Suprema Corte ha rammentato che “il concorso dell’extraneus nel reato di abuso d’ufficio non richiede necessariamente la presenza di pressioni o sollecitazioni del primo nei confronti del secondo, essendo altresì bastevole l’esistenza di una intesa tra i due soggetti (ex plurimis, Cass. Pen. n. 2844/2003), intesa che nella specie era ampiamente motivata, nella sentenza impugnata, con riguardo per un verso a quanto riportato nei punti precedenti in ordine ai rapporti di frequentazione fra il R. e l’O., e per altro al rilievo, specificamente formulato dalla Corte territoriale sulla questione in esame, dell’accettazione delle nomine, da parte dell’O., nella consapevolezza dell’irregolarità delle stesse”.

Ritenendo, altresì, infondati le tesi difensive sull’inattendibilità dei testimoni in relazione alla configurabilità della responsabilità del reato di falso ideologico (art. 479 c.p.), la Corte rigettava i ricorsi, annullando la sentenza per taluni dei fatti di abuso d’ufficio prescritti nelle more, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari per la conseguente rideterminazione in concreto della pena.

Per una consulenza professionale non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it

Non si effettua consulenza legale gratuita.

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *