Contratti di telefonia, come difendersi?

Non è facile fare i conti con i “colossi” che governano le comunicazioni soprattutto quando la “controparte” è un “semplice” cittadino o, magari, una piccola azienda. Come noto, il mercato della telefonia è caratterizzato dalla libera concorrenza e, negli ultimi anni, anche in virtù della prorompente tecnologia, gli utenti si sono visti proiettare in un mare di risorse che il mercato puntualmente tenta di trasformare ad immagine e somiglianza del consumatore finale.
Come spesso accade però, in questa guerra di offerte, prezzi, opportunità, si corre il rischio di perdere di vista le regole che dovrebbero invece costituire colonna portante del mercato: l’utente è tutelato a sufficienza in caso di disservizio?, come difendersi dai contratti predisposti in modo incomprensibile?, come difendersi dalle bollette telefoniche poco chiare?.
I diritti e gli obblighi del consumatore sorgono dal contratto stipulato con il concessionario del servizio che, a sua volta, è tenuto a rispettare le garanzie “minime” prescritte dalle Autorità Garanti competenti. Tecnicamente trattasi di contratto di adesione: il consumatore infatti non fa altro che “aderire” alle clausole unilateralmente predisposte dall’ente gestore. Il contratto di abbonamento telefonico è un contratto di natura privatistica e l’utente finale può scegliere se aderirvi – nei termini prospettati ma non modificabili – oppure no. Un ruolo determinante assume il nuovo Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che, agli artt. 33 e seguenti, nel regolamentare i rapporti tra professionista e consumatore definisce la vessatorietà delle clausole predisposte unilateralmente da una delle parti. Le clausole contrattuali devono sempre essere predisposte in modo tale che siano chiare e l’art. 33, comma 2, punto 1), dello stesso codice stabilisce che è vessatoria la clausola che prevede «l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto».
La disciplina codicistica — che qualifica come vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto — elenca una serie di fattispecie nelle quali si presume il requisito della vessatorietà. Al riguardo è interessante esaminare le ipotesi in cui sono state o meno ritenute vessatorie le clausole predisposte dai gestori telefonici. Sono vessatorie, ad esempio, le clausole che non era possibile conoscere prima della conclusione del contratto o che non sono redatte in modo chiaro e comprensibile. In tale ultima ipotesi dovranno interpretarsi in modo più favorevole per il consumatore. Il prezzo dei beni o dei servizi deve sempre essere predeterminato al momento della consegna o della prestazione e gli operatori telefonici devono sempre mettere nelle condizioni gli utenti di poter accedere alle informazioni aggiornate sulle tariffe applicabili e sui costi di manutenzione.

Ma cosa succede se, una volta aderito al contratto, nessun servizio viene fornito o viene fornito in ritardo?
Ebbene, in tali casi sarà possibile chiede i danni e, recenti sentenze, hanno confermato tale possibilità (Tribunale di Genova, Roma, Milano) ammettendosi anche il risarcimento del c.d. danno esistenziale consistente non solo nell’impossibilità di disporre del servizio nei tempi concordati, ma anche nei disagi che l’utente deve affrontare sia per provvedere diversamente a soddisfare le proprie necessità sia per sollecitare la società ad adempiere. Sempre l’art. 33, comma 2, punto u), del Codice del Consumo stabilisce la vessatorietà della clausola che indica, come sede del foro competente sulle controversie, una località diversa da quella della residenza o del domicilio del consumatore. E’ utile anche ricordare che tutti i contratti di telefonia devono prevedere il diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell’art. 33, comma 3, punto a) del Codice del Consumo.

Se cambiano le condizioni del contratto in vigenza dello stesso?
In tale ipotesi l’Ente gestore che modifica unilateralmente il prezzo o il servizio di telefonia deve concedere un termine di recesso congruo al consumatore per fare in modo che questi possa decidere di proseguire o meno il rapporto. Diversamente la clausola sarà definita vessatoria.
Infine è opportuno ricordare che è obbligatorio il preventivo tentativo di conciliazione per agire in giudizio contro i gestori di telefonia, così come previsto dall’art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997: “l’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti e un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione“.
La scelta del Legislatore tuttavia, è al vaglio di Legittimità costituzionale in quanto obbligherebbe i cittadini che vogliono tutelare i propri diritti avanti l’ordinaria Autorità ad un esperimento dilatorio e defatigante avanti i Corecom in aperta violazione di un principio costituzionalmente garantito (“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” – art. 24 Cost.).

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