Dare dell’incompetente all’amministratore di condominio non costituisce reato

Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 5633 del 5 febbraio 2015), ha annullato senza rinvio una decisione con cui i Giudici di merito avevano condannato una condomina (E.P.) per il reato di ingiuria (art. 594 c.p. “…chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad € 516…”) commesso in Forlì il 17/11/2009 nel corso di una assemblea condominiale, poiché si rivolgeva all’amministratore (F.N.) apostrofandolo con l’epiteto di “incompetente”.

La donna veniva, infatti, condannata alla pena di € 800,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

L’imputata ricorreva, allora, per Cassazione deducendo violazione di Legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità.

La formulazione del termine contestato nel contesto di una assemblea condominiale, nel corso della quale l’imputata criticava l’operato dell’amministratore sia per la mancata giustificazione di spese nel rendiconto consuntivo sia nell’esecuzione di lavori nell’edificio, escluderebbe il contenuto offensivo dell’espressione e, comunque, renderebbe ravvisabile la scriminante del diritto di critica; ed irrilevanti sarebbero a questi fini gli accadimenti estranei alla condotta specificamente contestata, valorizzati nella sentenza impugnata, peraltro smentiti dalla teste Z.

La Suprema Corte, sposando la tesi difensiva, stabiliva che “…avuto debito riguardo al contesto della discussione condominiale, nel corso della quale il termine di cui all’imputazione veniva formulato, lo stesso risulta senz’altro assistito dall’esercizio di un legittimo diritto di critica nei confronti dell’amministratore, con riguardo alle modalità della gestione del condominio da parte dello stesso. Il termine non trascende  di per sé i limiti di tale esercizio, non investendo la persona in quanto tale, ma limitando la critica agli atti dalla stessa compiuti nel compimento del proprio incarico…” e annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

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