Diffamazione a mezzo stampa: identificazione del diffamato “diffamazione omissiva”

Il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti ed interessi fondamentali della persona, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente garantiti dagli art. 2 e 3 della Costituzione.
Per comprendere quindi se il giornalista abbia esercitato correttamente il diritto di cronaca occorre valutare se l’informazione sia fornita entro alcuni limiti, frutto di elaborazione giurisprudenziale, e ricompresi nel c.d. decalogo del giornalista (Cass. Civ. 18-10-84 n. 5259).
In detti casi, la notizia pur essendo lesiva dell’onore e della reputazione altrui risulterà scriminata dalla necessità, appunto, dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.).
La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono:

  1. la verità oggettiva;

  2. l’interesse pubblico all’informazione ossia la c.d. pertinenza;

  3. la forma civile dell’esposizione e della valutazione dei fatti cd continenza.

Se la notizia non possiede tutti e tre i presupposti non potrà essere scriminata da un legittimo esercizio del diritto di cronaca e, pertanto, la lesività dell’informazione, realizzerà la fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, con responsabilità per il suo autore, per il direttore responsabile della testata e per l’editore sia sul piano penale che su quello civile, con condanna al risarcimento dei danni in favore della persona offesa.
Chi si sente oggetto di una diffamazione posta in essere con il mezzo della stampa (per articoli apparsi su quotidiani o periodici o per la pubblicazione di un libro) può proporre querela e, così, dare avvio ad un procedimento penale nel quale avanzare la propria richiesta risarcitoria, costituendosi parte civile, oppure potrà agire chiedendo l’accertamento del fatto – reato in sede civile, citando in giudizio i responsabili ed avanzando nei loro confronti la richiesta risarcitoria per i danni subiti.
Va osservato come i presupposti dettati per un corretto esercizio del diritto di cronaca – a partire dalla nota pronuncia della Cassazione del 18-10-84 n. 5259 – siano continuamente oggetto di interpretazioni giurisprudenziali da parte della Suprema Corte che rendono più o meno ampi i limiti entro cui la notizia può essere scriminata e quindi fonte di esonero di responsabilità.
Di particolare interesse in relazione alla tematica dell’identificazione della persona offesa è la recente sentenza della Suprema Corte – Cass. Civ. Sez. III 28-09-2012 n. 16543 – con cui si è affermato il principio per cui “in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificatamente nominato, ma la sua individuazione deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso.”
Questo principio in sostanza consente di ritenere diffamatoria anche quella notizia che, pur non menzionando le generalità dell’offeso, consenta al lettore attraverso altri elementi di risalire alla sua identificazione (es. descrizione fisica, attività lavorativa: tipologia, qualifica ed ambito territoriale di svolgimento ecc.).
Ed infine, nel valutare il rispetto del requisito di verità che, come noto, nel caso di cronaca giudiziaria assume limiti maggiormente stringenti che non nel caso di articoli di diversa natura, va osservato che dovrà essere qualificata come diffamatoria non solo quella notizia che si discosta dall’accaduto per aver narrato dei fatti non veri ma anche quella notizia che pur riferendo fatti veri, dolosamente o colposamente ne taccia altri, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.
Generandosi, anche in questo caso, una sorta di “diffamazione omissiva”, non più di tipo soggettivo ma di tipo oggettivo.
Andrà altresì considerata diffamatoria la notizia contenente fatti che seppur veri sono accompagnati da allusioni, insinuazioni o accostamenti tali da far mutare nel lettore il significato apparente della frase, altrimenti non diffamatoria (Cass. Civ. Sez. III 4-09-2012 n. 14822).

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