Diritti degli acquirenti di immobili da costruire

Il 2 agosto 2004 è stata emanata la Legge delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, entrata in vigore in data 28 agosto 2004.
Con tale legge, il Parlamento delega il Governo di emanare entro sei mesi una normativa specifica a tutela di coloro che abbiano acquistato un immobile in costruzione e siano stati travolti da una “situazione di crisi” del costruttore dell’immobile, situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto ad esecuzione immobiliare in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
Ricorrendo una delle situazioni di crisi elencate nel provvedimento medesimo, la legge offre una tutela che si articola principalmente in due previsioni.
Da un lato impone degli obblighi di garanzia al costruttore, tutelando coloro che stipuleranno dei contratti per l’acquisto di immobili dopo l’entrata in vigore della legge; dall’altro lato istituisce un Fondo di solidarietà per risarcire, almeno parzialmente, coloro che sono rimasti vittime di fallimenti, esecuzioni o altre situazioni di crisi del costruttore a partire dal 31 dicembre 1993 sino ad oggi.
Esaminiamo brevemente entrambe le previsioni.
La nuova disciplina prevede l’obbligo per il costruttore di ottenere, prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, una fideiussione di importo pari alle somme e al valore del corrispettivo che complessivamente ha riscosso o deve ancora riscuotere. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata da una banca, da un’assicurazione o da altro soggetto autorizzato e dovrà garantire il valore dell’immobile o di ogni altro eventuale corrispettivo versato o da versare da parte dell’acquirente per l’acquisto dell’immobile medesimo, dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguire la restituzione delle somme versate, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita da parte del costruttore. Pertanto, nel caso in cui il costruttore non potesse più proseguire i lavori o consegnare l’immobile a causa di una delle ipotesi contenute nel testo normativo (esecuzione, fallimento o altre procedure concorsuali), l’acquirente potrà rivolgersi direttamente alla banca, all’assicurazione o al soggetto indicato nel contratto quale prestatore della garanzia, per ottenere il rimborso di quanto versato.
Per coloro che, invece, si fossero trovati coinvolti in casi simili in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, è prevista l’istituzione di un Fondo di solidarietà, il quale provvederà al rimborso delle somme inutilmente versate dall’acquirente. Le risorse destinate ad alimentare il Fondo non graveranno sul bilancio dello Stato, essendo previsto che le medesime risorse siano reperite attraverso l’istituzione di un contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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