Diritti dei minori stranieri non accompagnati

Negli ultimi anni i minori stranieri non accompagnati in arrivo in Italia rappresentano una presenza costante, superiore al 10% del totale dei migranti arrivati via mare.
Dal 1 gennaio 2014 al 22 giugno 2014, su un totale circa di 59.400 migranti sbarcati sulle nostre coste più di 9.300 erano minori, dei quali oltre 6.000 non accompagnati, di una età media compresa tra i 14 ed i 17 anni (ma che scende, in alcuni casi, anche a 12-13 anni).
I Paesi di origine sono in prevalenza l’Eritrea, la Somalia e l’Egitto, oltre ad altri Paesi dell’Africa sub sahariana e alla Siria, tutte aree caratterizzate da conflitti, emergenze umanitarie o situazioni di grave pericolo o insicurezza per i minori e le loro famiglie.
Come è noto, i minori non accompagnati sono quei minori stranieri che giungono o si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di adulti legalmente responsabili secondo la normativa italiana (tutori, affidatari…).

E’ bene ricordare che i minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia nel 1991).

La Convenzione prevede che in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli, senza discriminazioni, deve considerarsi preminente il supremo interesse del minore (infatti ai sensi dell’art. 3: “…in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”).
In particolare, riconosce a tutti i minori un’ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione e all’unità familiare.

Ai minori non accompagnati si applicano le norme previste, in generale, dalla Legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori, ad esempio:

  • il collocamento del minore “in stato di abbandono” in un luogo sicuro (la competenza è degli Enti locali – Comuni).

  • L’affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità specifica.

  • L’apertura della tutela per il minore, nel caso in cui i genitori non possono esercitare la potestà genitoriale (rectius, la responsabilità genitoriale).

Ogni minore non accompagnato deve essere segnalato:

  • alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i minorenni territorialmente competente a meno che il minore venga accolto da un parente entro il IV grado idoneo a provvedervi.

  • Al Giudice Tutelare per l’apertura della tutela.

  • Al Comitato per i minori stranieri (fatto salvo il caso in cui il minore abbia fatto richiesta di asilo).

I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in questo caso il provvedimento di espulsione viene emesso dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto di “seguire” il genitore o l’affidatario espulsi.
Possono, in ogni caso, essere riaccompagnati nel Paese di origine attraverso il “rimpatrio assistito” disposto dal Comitato per i minori stranieri, nel caso in cui, in seguito ad una accurata indagine nel Paese di origine, svolte da associazioni non governative, e ad una valutazione della situazione specifica, si ritiene che ciò sia necessario nell’interesse supremo del minore e al fine di garantire allo stesso il diritto all’unità familiare (il minore viene riaccompagnato nel Paese natio e viene predisposto un progetto ad hoc di reinserimento – scolastico, lavorativo).
In ogni caso, il minore non può mai essere rimpatriato se ciò comporta gravi rischi per la propria incolumità: se non si individuano né familiari né autorità disposti ad assumere l’affidamento del minore o se i genitori hanno tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli nei confronti del figlio o se il minore proviene da Paesi in guerra o rischierebbe discriminazioni e/o pregiudizi se rimpatriato.
Il minore ha sempre il diritto ad essere ascoltato e ad esprimere la propria opinione e può presentare ricorso contro la decisione di rimpatrio.

• PERMESSO DI SOGGIORNO

Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni e quindi inespellibili, di ottenere un permesso di soggiorno per minore età e possono convertirlo (nel caso in cui sussistono i presupposti) in permesso di soggiorno per affidamento/motivi familiari, dopo il compimento dei 14 anni se:

  • il Comitato per minori stranieri emette un provvedimento negativo al rimpatrio.

  • Il minore viene affidato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 184 del 1983 (o è sottoposto a tutela o è affidato, di fatto, ad un parente entro il IV grado regolarmente soggiornante: fratelli, zii, cugini…).

Mentre, il permesso di soggiorno per protezione sociale può essere rilasciato, oltre agli stranieri che si trovano in una situazione di violenza o grave sfruttamento e temono per la propria incolumità, ai minori che abbiano espiato la pena detentiva per reati commessi durante la minore età ed abbiano partecipato attivamente ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
La possibilità di restare in Italia dopo aver compiuto 18 anni ed ottenere un regolare permesso di soggiorno (per studio o per lavoro) dipende dal tipo di documento di soggiorno ottenuto precedentemente e dalla presenza di altri requisiti:
ad esempio possono ottenerlo, i minori presenti in Italia da 3 anni e che hanno seguito un progetto di integrazione sociale e civile per 2 anni (es. corsi di studio o di formazione professionale, attività lavorativa…), oltre alla disponibilità di un alloggio.

• RICHIESTA DI ASILO

I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia che temono di subire persecuzioni e/o discriminazioni nel proprio Paese di origine, hanno diritto di asilo, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Costituzione, e di presentare domanda di protezione internazionale (in questo caso non interviene il Comitato per i minori stranieri e non viene avviato il procedimento per, l’eventuale, rimpatrio).
La domanda viene esaminata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che nel corso del procedimento dispone l’audizione del minore e del suo tutore.
Nel caso in cui la Commissione accolga la domanda e venga riconosciuto lo status di rifugiato, il minore ottiene un permesso per asilo; in caso di rigetto per mancanza dei requisiti specifici, la Commissione può invitare la Questura competente a rilasciare al minore un permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora il rimpatrio dello stesso non sia opportuno.

Fonti: Save the Children Italia, Progetto Melting Pot Europa e Amnesty International Italia.

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