Diritto del lavoro: la vice dirigenza

E’ lecito attendersi, con ogni probabilità, un nuovo filone di cause c.d. “seriali” in materia di pubblico impiego. Con sentenza del 7.3.2008, infatti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto all’inquadramento in una apposita e separata area della “vice dirigenza” a beneficio del personale del comparto Ministeri preposto allo svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.

Recita l’art. 17 bis, comma 1, del d.lgs. 30.3.2001 n. 165, a questo proposito, che “La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di un’apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale”.

Il Tribunale di Roma afferma che la disposizione normativa, nella misura in cui prevede l’istituzione dell’area della vicedirigenza per i funzionari inquadrati nelle posizioni C2 e C3, o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente sistema di classificazione, ha carattere precettivo e può essere applicata anche in assenza di un successivo intervento regolatore da parte della contrattazione collettiva.

A parere della pronuncia capitolina, il legislatore, disponendo che sia la contrattazione collettiva di comparto a disciplinare la separata area della vicedirigenza, non ha inteso delegare all’autonomia collettiva la scelta stessa sull’opportunità di introdurre la nuova categoria, ma unicamente affidarle il compito di trasporre il precetto legislativo sul piano contrattuale collettivo.

Secondo questa interpretazione, le parti sociali hanno ricevuto il compito di dare attuazione al precetto contenuto nell’art. 17 bis del D. Lgs. 165/2001 mediante la previsione di un’apposita e separata area della vicedirigenza nella disciplina dei contratti collettivi di comparto, ma non già quello di subordinare l’introduzione della nuova categoria ad uno specifico precetto della fonte collettiva.

Il Tribunale di Roma esprime efficacemente questo concetto, evidenziando che “l’interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazione l’istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vicedirigenza) operativa solo e subordinatamente alla stipulazione del ccnl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli elementi e requisiti dell’area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all’inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria, fissando una sorta di confine soggettivo del personale appartenente alla nuova area, in tal modo comprimendo l’ambito di operatività della contrattazione collettiva”.

In questo passaggio risiede la soluzione del problema, perché la decisione di ritenere il precetto dell’art. 17 bis, nella parte in cui prevede l’istituzione di una apposita e separata area della vicedirigenza, norma cogente di immediata applicazione costituisce il presupposto per giustificare l’inquadramento nella nuova posizione professionale in mancanza di un adeguamento della disciplina contrattuale collettiva.

Sulla scorta di queste argomentazioni, il Giudice del lavoro capitolino ricava la conclusione che la mancata previsione di una specifica area della vice dirigenza da parte del contratto collettivo (nello specifico, il ccnl Ministeri) non è idonea ad impedire il riconoscimento della nuova categoria, che può essere attribuita in base agli elementi definitori indicati nell’art. 17 bis del D.Lgs. 165/2001.

Si tratta della prima decisione di segno positivo in questa materia, alla quale si contrappongono isolate pronunce di segno contrario, che lasciano presagire nuovi interventi della giurisprudenza di merito in un futuro prossimo.

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