Il decreto “Sblocca Italia”: nuove disposizioni in materia di separazione e divorzio

E’ entrato in vigore il decreto legge n.132/2014 con il quale sono state introdotte alcune novità anche in materia di diritto di famiglia: in particolare, il decreto prevede la procedura di negoziazione assistita anche in materia di separazione e divorzio (art.6) e la possibilità per i coniugi di concludere avanti all’ufficiale dello Stato Civile un accordo di separazione, divorzio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 12).

a) Sulla convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

La convezione di negoziazione assistita “è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati”.
Si tratta di una procedura conciliativa che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e agli avvocati il potere di direzione della negoziazione, che deve essere, sempre, finalizzata alla ricerca di un accordo.
In materia di famiglia, l’art. 6 del decreto legge n.132/2014 prevede che la convenzione negoziale assistita da un avvocato possa essere conclusa nelle controversie tra coniugi ossia, al fine di raggiungere una soluzione consensuale nel caso di separazione, divorzio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
E’, però, esclusa tale possibilità in casi di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
La novità della nuova procedura risiede in questo: una volta raggiunto l’accordo sarà l’Avvocato stesso a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia dell’accordo.
Non occorrerà più, quindi, presentarsi in Tribunale ed attendere i “tempi della giustizia” per poter ottenere la separazione o il divorzio.

b) Sull’accordo di separazione

L’art. 12 del decreto legge n.132/2014 consente, poi, ai coniugi di recarsi direttamente e senza l’ausilio di un avvocato, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per ottenere la separazione o il divorzio, nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
E’, comunque, esclusa tale possibilità in casi di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti e, a differenza della negoziazione assistita, anche nel caso in cui le parti debbano prevedere nell’accordo “patti di trasferimento patrimoniale”.
Vedremo, nei prossimi mesi, l’impatto di questa riforma e se la scelta del legislatore di svincolare i coniugi dalla necessità dell’assistenza di un professionista si dimostrerà sufficientemente tutelante per i coniugi (ed in particolare per quello economicamente più debole) spesso all’oscuro dei diritti e/o doveri previsti dalla legge in caso di separazione/divorzio.

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