Il reato di omicidio stradale

Lo scorso marzo è entrata in vigore la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante “introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali, nonché disposizioni di coordinamento al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e al Decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000”.

Questa deliberazione chiude il travagliato iter parlamentare degli scorsi mesi e consegna un testo definitivo; la riforma agisce su tre fronti, apportando modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e al Codice della Strada.

In particolare, sono stati introdotti nel Codice Penale i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime, con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità.

  • Omicidio stradale (art. 589 bis c.p.): chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni (fattispecie generica).
  • La pena va da 8 a 12 anni in caso in cui il soggetto commetta un omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. La medesima sanzione è, inoltre, comminata ai conducenti professionali in stato di ebbrezza alcolica anche solo media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • La pena va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, eccesso di velocità o in caso di comportamenti particolarmente gravi: attraversamento di una intersezione con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi e sorpasso di altro mezzo con linea continua o in corrispondenza di un attraversamento pedonale.
  • La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata oppure nel caso in cui il mezzo sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia privo di assicurazione obbligatoria.

Inoltre, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18.

  • Aggravante per chi fugge (art. 589 ter c.p.): in caso di omicidio stradale, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e, comunque, non può essere inferiore a 5 anni.
  • Lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590 bis c.p.):chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.
  • In caso di stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l e uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni. La medesima sanzione è, inoltre, comminata ai conducenti professionali in stato di ebbrezza alcolica anche solo media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • Nel caso in cui il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o nel caso di comportamenti dell’agente particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento di una intersezione con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi e sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua) per le lesioni gravi la pena va da 1 anno e 6 mesi a 3 anni, mentre per le lesioni gravissime da 2 a 4 anni.
  • Come nel caso di omicidio stradale, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata oppure nel caso in cui il mezzo sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia privo di assicurazione obbligatoria.

Inoltre, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare i 7 anni.

  • Aggravante per chi fugge (art. 590 ter c.p.): in caso di lesioni personali stradali, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e, comunque, non può essere inferiore a 3 anni.
  • In entrambi i casi (omicidio e lesioni stradali), qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole, la pena è diminuita sino alla metà.
  • Infine, vengono raddoppiati i termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale ed è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione.

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La Legge modifica anche alcune norme del Codice di procedura penale. Ecco le più rilevanti:

  • in primo luogo, l’omicidio e le lesioni stradali vengono ad essere compresi tra i reati per i quali il Giudice, anche d’ufficio, può disporre con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici (artt. 224 bis e 359 bis c.p.p.).
  • Viene, altresì, previsto in alcuni casi l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) per il delitto di omicidio stradale e l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

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Per quanto riguarda il Codice della Strada, la riforma prevede in particolare:

  • la revoca della patente: in caso di condanna o di “patteggiamento” (anche con la concessione della sospensione condizionale della pena) per omicidio o lesioni stradali.

E’ prevista la revoca della patente per una durata variabile, anche in questo caso, a seconda della gravità del fatto.

  • Revoca della patente per 10 anni in caso di omicidio stradale “semplice”.
  • Revoca per 15 anni in tutti gli altri casi.
  • Revoca sino a 20 anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.
  • Revoca sino a 30 anni in caso di fuga.
  • In caso di lesioni stradali la revoca della patente è di 5 anni, che salgono a 10 anni in caso di precedenti per guida in stato di ebbrezza o per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e a 12 in caso di fuga.

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