Immobili per professionisti

Nella finanziaria 2007 si trova una norma che modifica profondamente il trattamento degli immobili utilizzati come strumentali dagli esercenti arti e professioni.
La precedente norma consentiva ben poca deduzione infatti dal 15/6/1990 le quote di ammortamento ed i canoni di leasing degli immobili strumentali risultavano totalmente indeducibili (per la definizione di strumentalità non è necessaria l’accatastamento come A/10 ma il reale utilizzo). Addirittura per chi lavorava in casa era possibile dedurre esclusivamente il 50% della rendita catastale, cifre quindi irrisorie. Si è quindi ricorso al largo utilizzo di contratti d’affitto, essendo i canoni totalmente deducibili, perdendo di appetibilità l’acquisto in proprietà o il leasing.
Con la finanziaria 2007 l’acquisto degli uffici potrebbe ritornare conveniente ma bisogna tener presente qualche risvolto negativo.
Sicuramente il primo punto a favore del contribuente è il ritorno della deducibilità delle quote di ammortamento. In particolare si tenga presente che questa norma agevolativa ha durata limitata nel tempo, prendendo in considerazione solo quegli immobili acquistati o con contratto di leasing dal 2007 al 31/12/2009, data oltre la quale si ritornerà alle vecchie e restrittive norme.
Le quote di ammortamento saranno calcolate con i seguenti coefficienti:
1% per 2007
1% per 2008
1% per 2009
3% dal 2010 a termine.
Anche in sede di calcolo degli ammortamenti il costo storico subirà la decurtazione della parte riferita al terreno non ammortizzabile (come previsto nel DL 223/2006) pari al 20% del costo stesso (salvo acquisto autonomo del terreno).
Discorso simile per i contratti di leasing stipulati dal 1/1/07: i canoni saranno deducibili a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale. L’importo deducibile è però ridotto ad un terzo nei periodi 2007 – 2009.
In merito alle spese di ristrutturazione, queste sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, nel limite del 5% del costo totale di tutti i beni materiali ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi.
Bisogna prestare attenzione al momento della cessione dell’immobile, infatti concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo anche le minusvalenze e le più probabili plusvalenze da alienazione che per gli immobili potrebbero avere un impatto notevole sul reddito dell’anno.

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Fabio Maestri
Dottore Commercialista

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *