Incidenti stradali e constatazione amichevole: è possibile ritrattare dopo la sottoscrizione?

A seguito di un sinistro stradale, la prima cosa da fare – ove possibile – è compilare nella maniera più dettagliata possibile il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI), indicando il luogo, l’ora ed il giorno in cui si è verificato il sinistro, i veicoli coinvolti, le modalità dell’incidente ed i danni riportati dai veicoli medesimi: più si è precisi nella compilazione della CAI, più ci si mette al riparo da brutte sorprese e da richieste indebite di risarcimento danni.

A volte, può però accadere che una delle parti coinvolte voglia ritrattare la propria dichiarazione dopo aver sottoscritto il modulo di constatazione amichevole.
Ecco alcuni esempi.
Dopo la sottoscrizione della CAI una parte dichiara che la dinamica del sinistro sia differente rispetto a quanto descritto.
La constatazione amichevole di incidente sottoscritta da tutte le parti coinvolte nel sinistro fa prova della dinamica dell’incidente indicata nel modulo che la contiene, presumendosi concordata tra le parti che hanno apposto la loro sottoscrizione in calce alla medesima.
E’ possibile però, che a causa del buio, della fretta, dello shock, una parte non si accorga di sottoscrivere una descrizione di sinistro non del tutto coincidente con la realtà.
In tal caso, è possibile contestare quanto riportato nella CAI per mezzo di prove che sostengano la diversa dinamica dei fatti, quali ad esempio dichiarazioni di testimoni presenti al momento dell’incidente, preventivi di riparazione e fotografie dei danni che si dimostrino incompatibili con le dichiarazioni contenute nella CAI contestata. Le prove contrarie, ove attendibili, precise e concordanti, potranno superare la dinamica descritta nella CAI ed essere valutate ai fini del risarcimento dei danni.
Dopo la firma della CAI una parte altera unilateralmente la propria copia.
Alterare unilateralmente la copia della CAI in proprio possesso dopo la sua sottoscrizione, sebbene per aggiungere o mettere in luce fatti o avvenimenti realmente accaduti nel sinistro stradale ed involontariamente trascurati durante la compilazione della CAI stessa, non è permesso.
L’alterazione della CAI dopo la sua sottoscrizione mediante aggiunte, cancellature o abrasioni integra il reato di falsità in scrittura privata, punita ai sensi dell’art. 485 del codice penale con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Ai fini del risarcimento del danno tali alterazioni non verranno prese in considerazione ed il grado di colpa delle parti coinvolte nel sinistro si valuterà avendo riguardo a quanto dichiarato nella CAI originale o valutando le diverse prove (testimonianze, fotografie, ecc) che le parti dovessero fornire.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
info@iltuolegale.it

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *