La diffamazione a mezzo stampa

Ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ. chiunque arreca ad altri un danno ingiusto come conseguenza del compimento di un fatto illecito è tenuto al risarcimento del danno.
La condotta che pone il suo autore nelle condizioni di dover risarcire i danni conseguenti può consistere in un qualsiasi fatto contrario a norme imperative o al principio generale del neminem ledere che impone a qualsiasi soggetto dall’astenersi dal porre in essere dei comportamenti dannosi per gli altri consociati.
Rientrano senza dubbio in tale categoria tutte quelle condotte che realizzano fattispecie previste dalla legge penale come reato e come tali ai sensi dell’art. 185 c.p obbligano il colpevole al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati.
Il danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni patiti ha dinnanzi a sé un’alternativa:

  1. proporre querela così da attivare un procedimento penale ed una volta giunti a giudizio, proporre un’apposita domanda che consente, una volta accertata la responsabilità penale dell’imputato, di ottenere la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione del reato;

  2. proporre domanda solo in sede civile.

In questa seconda ipotesi il Giudice civile per poter decidere se tale domanda possa meritare l’accoglimento, non potrà fare a meno di accertare, in via incidentale, la realizzazione del fatto-reato da parte del presunto autore.
Quindi in sede civile occorrerà accertare se il fatto tipico è stato realizzato (elemento oggettivo), la sua antigiuridicità (assenza di scriminanti) nonché la colpevolezza del suo autore (elemento soggettivo).
In caso di positivo riscontro di detti elementi ed una volta provati in giudizio i danni subiti come conseguenza del fatto-reato, l’attore otterrà così la condanna del danneggiante pur in assenza di una pronuncia di condanna da parte del giudice penale.
Quando si è in presenza di un fatto-reato, ossia di una condotta che realizza una fattispecie penale, risulta pacificamente ammesso, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, la possibilità di ottenere a favore del danneggiato anche il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Ed infatti, l’art. 2059 Codice Civile riconosce tale possibilità solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ed il caso in esame è proprio uno di questi (vedi art. 185 c.p)
Rientra in tale categoria certamente la diffamazione a mezzo stampa.
Sussiste in tutti i casi in cui con l’impiego di articoli di giornale quotidiano, stampa periodica ed altre riproduzioni grafiche si offenda l’onore e l’altrui reputazione.
In questo ambito, va ricordato come emergano due interessi configgenti: da un lato quello del protagonista di un fatto riportato sulla stampa a non essere offeso e dall’altro l’esigenza di riportare e di informare l’opinione pubblica su accadimenti di pubblico interesse.
Ecco che allora il nostro legislatore, proprio allo scopo di contemperare tali interessi tra loro contrastanti, consente al giornalista nell’esercizio del cd diritto di cronaca di riportare fatti che pur risultando lesivi dell’onore e della responsabilità altrui, sono giustificati e quindi non penalmente rilevanti per il suo autore.
Per valutare quindi, se il giornalista nella stesura dell’articolo abbia correttamente esercitato il diritto di cronaca occorre fare riferimento ai precisi limiti dettati dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, limiti che se travalicati renderanno la condotta penalmente rilevante con conseguente condanna dei suoi autori.

Tali limiti di valutazione sono:

  1. l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti esposti

  2. la verità dei fatti stessi

  3. la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, che propriamente si sostanzia nella cd continenza espressiva

Il diritto di cronaca e di critica, dunque e più in generale lo jus narrandi, per poter operare come scriminante, con conseguente non punibilità della condotta, del reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa, deve possedere tutti e tre i ricordati requisiti.
È interessante ricordare poi, come la valutazione della sussistenza di tali presupposti sia differente a seconda della natura stessa dell’articolo e consenta una valutazione con minor rigore in caso di cronaca politica od articoli o vignette di contenuto satirico, mentre il rigore aumenta decisamente quando la cronaca è di natura giudiziaria.
Con particolare riferimento al requisito della verità, si richiede che la notizia, in quest’ultimo caso riporti fedelmente per esempio il contenuto di un provvedimento giudiziario, richiedendo al giornalista una rigorosa e restrittiva corrispondenza tra quanto narrato e quanto effettivamente accaduto, perché il sacrificio della presunzione d’innocenza (principio cardine del nostro ordinamento) non può esorbitare da quanto necessario ai fini informativi.
È malcostume italiano il riportare con grandi titoli a tutta pagina provvedimenti giudiziari, soprattutto quando colpiscono personaggi famosi, non preoccupandosi troppo di riportare la verità dei fatti e spesso giungendo a conclusioni neanche ipotizzate lontanamente dagli organi inquirenti, tendendo ad affiancare se non addirittura a sostituire la magistratura nella formulazioni di ipotesi di accusa o nella ricostruzione di fatti penalmente rilevanti, esponendo i diretti interessati a “gogne mediatiche” altamente infamanti.
In tutti questi casi siamo di fronte all’inoperatività della scriminante di cui all’art. 51 c.p per mancanza del requisito della verità e quindi il giornalista ed il suo editore andranno condannati.
Deve quindi l’autore di un articolo di cronaca giudiziaria fare molta attenzione ed è chiamato a verificare, altresì, l’attendibilità della fonte da cui si ispira e qualora non sia possibile valutare la veridicità di quanto in essa riportato (es. lancio di agenzia che riporta atti giudiziari coperti da segreto istruttorio) dovrà astenersi dalla redazione di quell’articolo.
Circa il requisito della continenza espressiva si fa riferimento a che la pubblicazione rivesta caratteri di correttezza nell’esposizione, in funzione del risultato finale della stessa avuto riguardo all’accostamento di notizie, all’accorpamento di notizie che produca un’espansione di significati, all’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa ed al tono complessivo della notizia e della titolazione.
Eccederà tale limite un articolo che impiegando accostamenti tra fotografie e didascalie e relativi titolazioni finisca per ingenerare nel lettore la sensazione assolutamente non corrispondente al vero, di una consequenzialità tra i due avvenimenti, nella realtà mai accaduta.
In caso di eccedenza di tali limiti saranno condannati al risarcimento dei danni patiti dall’interessato, in solido tra loro sia il giornalista autore dell’articolo, il direttore responsabile della testata nonché il suo editore, questi ultimi ai sensi ai sensi dell’art. 2049 Cod. Civ. e dell’art. 11 della L. 47/48 (disposizioni sulla stampa).

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