La riabilitazione penale

L’art. 178 del Codice Penale recita: “la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la Legge disponga altrimenti”.
In sostanza la riabilitazione penale è una procedura che consente al reo, che ha manifestato segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie (artt. 28 ss. c.p. – interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un’arte, interdizione legale, incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, decadenza dall’esercizio della potestà genitoriale…) e di ogni altro effetto penale della condanna (salvo che la Legge disponga diversamente).
L’istituto de quo ha, evidentemente, una funzione premiale e promozionale tesa al pieno reinserimento sociale del condannato.
In altre parole, la riabilitazione ha lo scopo di restituire a chi provi di essersi ravveduto, dopo che è decorso un certo lasso di tempo dall’espiazione della pena, alcune facoltà perse in conseguenza della condanna penale (es. diritto elettorale, ammissione a concorsi pubblici…).

CONDIZIONI

Colui che ha subito una condanna (passata in giudicato) può chiedere la riabilitazione quando, dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o estinta in altro modo (es. fine pena per il detenuto, pagamento della multa/ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria…), è decorso un termine di:

  • 3anni
  • 8 anni, nel caso di recidiva aggravata o reiterata (art. 99, commi 2,3,4 c.p.)
  • 10 anni se si tratta delinquenti abituali (art. 102 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.).
    Nel caso in cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (ex art. 163, 1, 2, 3 comma, c.p.) il termine di decorrenza sopraindicato (3, 8 e 10 anni) inizia dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Inoltre:

  • Il condannato ha dato prove effettive e costanti di BUONA CONDOTTA (sino alla data di decisione dell’istanza de quo – Cass. Pen. n. 2314/1997), il reo deve avere iniziato e mantenuto uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alle basi di ogni proficua e ordinata convivenza sociale, anche laddove non abbiano rilevanza penale e non siano penalmente sanzionate (Cass. Pen. n. 196/2002).
    Denunce e condanne per fatti successivi alla sentenza a cui si riferisce la domanda di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, ma vengono valutate discrezionalmente dal Tribunale di Sorveglianza competente (Cass. Pen. n. 46270/07).
  • Il condannato deve aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, deve, cioè, avere risarcito i danni arrecati alle parti offese (indipendentemente dalla loro costituzione di parte civile) e deve, altresì, pagare le spese processuali, oppure deve dimostrare di trovarsi nell’impossibilità di risarcire il danno e di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 185 ss. c.p.).
    In caso di prova oggettiva della predetta impossibilità (es. tempo trascorso, irreperibilità della persona offesa…), il richiedente è liberato dall’obbligo di risarcimento e, eventualmente, potrà essere indicato dallo stesso Tribunale di Sorveglianza un destinatario “pubblico” (ente benefico, associazione ONLUS…) al quale destinare una simbolica somma di denaro a guisa di risarcimento.
  • Il richiedente NON deve essere stato sottoposto a misure di sicurezza (diversa dall’espulsione dello straniero dallo Stato – art. 235 c.p. – e della confisca – art. 240 c.p.) o la stessa deve essere stata revocata.

PROCEDURA

L’istanza di riabilitazione deve essere presentata (in carta semplice) al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di residenza, indicando i presupposti richiesti dalla Legge (vd. infra) ed allegando la necessaria documentazione.
Al termine dell’istruttoria, a cura del Tribunale di Sorveglianza, viene fissata udienza di trattazione, che deve essere comunicata (con decreto) all’istante e al suo difensore di fiducia (in mancanza verrà nominato un avvocato d’ufficio).
Il procedimento avviene in camera di consiglio sulla base della documentazione prodotta dall’istante ed acquisita ex officio e l’udienza si celebra alla presenza del difensore (la cui presenza è obbligatoria), del Procuratore Generale (ovvero l’Accusa Pubblica) e del richiedente che, se lo desidera e/o lo ritiene opportuno può essere sentito personalmente.

  • Esito sfavorevole: l’ordinanza può essere impugnata con ricorso in Cassazione.
    Ai sensi dell’art. 683, 3 comma, c.p.p., se la richiesta viene respinta per difetto del requisito della buona condotta “…essa non può essere riproposta prima che siano decorsi DUE ANNI dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto…”.
  • Esito favorevole: il provvedimento di concessione del beneficio viene annotato nella sentenza di condanna a cura della Cancelleria del Giudice che l’ha emessa e nel Casellario Giudiziale. Se, poi, con la condanna vi è stata sospensione del diritto elettorale, del provvedimento di riabilitazione deve essere data comunicazione all’Ufficio del Comune nelle cui liste elettorali si trova iscritto l’istante (Comune di residenza o, se sconosciuto, quello di nascita).

REVOCA DELLA SENTENZA DI RIABILITAZIONE EX ART. 180 C.P.

Il Tribunale di Sorveglianza revoca di diritto l’ordinanza che ha disposto la riabilitazione quando la persona riabilitata commette, entro SETTE ANNI dal provvedimento, un delitto non colposo per il quale è inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, o un’altra pena più grave.
L’effetto della revoca è quello di fare rivivere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna e viene annotata nel Casellario Giudiziale.

LA RIABILITAZIONE C.D. “BREVE”

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale per una pena non superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito (art. 56, 4 comma, c.p.), si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall’art. 163, 4 comma, c.p., purché sussistano le altre condizioni previste dall’art. 179 c.p..

LA RIABILITAZIONE SPECIALE PER I MINORENNI

L’art. 24 del R.D.L. n. 1404/1934 prevede l’istituto della riabilitazione speciale in parola, che fa cessare le pene accessorie e gli altri effetti civili e penali derivanti dalla sentenza di condanna o di proscioglimento per i fatti commessi dai minorenni.
La norma fa salve le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.
Il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente in relazione alla dimora abituale del minore, su richiesta del P.M., su domanda dell’interessato e anche d’ufficio in camera di consiglio, esamina tutti i “precedenti” del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla sua condotta. Se ritiene che “…il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione…”.
La riabilitazione viene annotata nelle sentenze a cura della Cancelleria, ma una volta dichiarata nel Certificato Penale, non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minorenne, anche se richiesto da una Pubblica Amministrazione, salvo che abbia attinenza con un procedimento penale determinato.
Allorché il richiedente abbia superato, all’atto della domanda, il 25° anno di età, la competenza a decidere sull’istanza di riabilitazione de quo appartiene al Tribunale di Sorveglianza e non più al Tribunale per i Minorenni.
…La riabilitazione speciale prevista per i minorenni…può essere concessa solo in relazione ad istanza presentata dall’interessato prima del venticinquesimo anno di età (dai 18 ai 25 anni), superato il quale per la riabilitazione non può prescindersi dalla verifica delle condizioni generali stabilite dall’art. 179 c.p. e, quindi, dall’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato…” (Cass. Pen. n. 43423/2001).

CONCLUSIONE

La domanda di riabilitazione può essere presentata direttamente dall’interessato.
Tuttavia, é consigliabile affidarsi ad un avvocato competente ed esperto per la redazione dell’istanza de quo, l’allegazione di tutta la documentazione necessaria e per l’assistenza (obbligatoria) nella fase processuale innanzi il Tribunale di Sorveglianza.
Se l’interessato si trova in condizioni economiche disagiate, può chiedere di essere ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, nel caso ricorrano i limiti reddituali e le altre condizioni previste dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002)…

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *