La tutela delle persone incapaci di intendere e di volere

Quando le persone sono incapaci di intendere e di volere, chi si occupa della loro tutela? Vediamo cosa s’intende per interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.

incapacità di intendere e di volere

La giurisprudenza distingue 3 categorie di incapacità di intendere e di volere

Per capacità di intendere e volere, in senso giuridico, si intende “”la possibilità per un individuo di comprendere se i propri atti possono contrastare con le prescrizioni di legge o i comportamenti che costituiscono reato o meno (capacità di intendere) e di determinare i propri atti, ossia mettere in atto o meno un comportamento antigiuridico o antisociale (capacità di volere)””.

Si distingue tra:

  • incapacità assoluta”, categoria in cui vengono ricompresi i minorenni, gli interdetti legali (ovvero coloro che hanno subìto una condanna superiore ai cinque anni) e gli interdetti giudiziali (che si trovano in condizioni di infermità mentale stabile);
  • “incapacità relativa”, categoria a cui vengono ricondotti i minorenni emancipati di diritto (cioè, coloro che hanno contratto matrimonio raggiunti i sedici anni di età, naturalmente nei termini disposti dalla legge) e gli inabilitati;

  • incapacità naturale”, (art. 428 c.c.) che può essere definita come uno stato, non giudizialmente dichiarato, della persona che non è in grado di intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria, sufficiente a tradursi in un difetto della volontà negoziale che rende annullabile l’’atto.

Istituti di sostegno previsti dal Codice Civile

In seguito all’’entrata in vigore della legge n. 6 del 9 Gennaio 2004, la disciplina degli istituti relativi alla protezione dei soggetti inidonei alla cura dei propri interessi ha subito importanti modifiche; in particolare, rileva l’’inserimento nel corpo del Codice Civile della nuova misura dell’amministrazione di sostegno.

Il nostro ordinamento prevede, quindi, 3 istituti a sostegno dei soggetti incapaci: l’’istituto dell’’interdizione (art. 414 c.c.), dell’’inabilitazione (art. 415 c.c.) e dell’’amministrazione di sostegno (art.404 c.c.).

Interdizione

L’’interdizione è disciplinata all’art. 414 c.c. e seguenti che recita “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione””.

Il provvedimento di interdizione è subordinato alla verifica di un’ infermità di mente abituale che comporti un’incapacità di provvedere ai propri interessi.

A seguito dell’interdizione, l’incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione ed il Giudice tutelare nomina un soggetto che provvede a rappresentare, e quindi sostituire, l’interdetto nella cura dei suoi interessi: il tutore.

Inabilitazione

L’’istituto dell’’inabilitazione è disciplinato dal Codice Civile agli artt. 415 c.c. e seguenti che afferma “”Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’’interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono, infine, essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’’educazione sufficiente, salva l’’applicazione dell’’art. 414 c.c. quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi
“”.

L’’inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quanto attiene gli atti eccedenti l’’ordinaria amministrazione possono essere validamente compiuti dal soggetto inabilitato previa autorizzazione del Giudice tutelare e con il consenso del curatore.

Il curatore è, quindi, colui che affianca l’’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, colui che lo aiuta nell’’amministrazione del patrimonio, colui che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione i quali, per essere validi, devono essere compiuti con il suo consenso e necessitano, altresì, di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione da parte del Giudice tutelare.

incapacità di intendere amministrazione di sostegno

Amministrazione di sostegno

L’’istituto dell’’amministrazione di sostegno è disciplinato dall’art. 404 c.c. e seguenti del Codice Civile, ai sensi del quale “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio”.

L’’amministrazione di sostegno riduce o attenua la capacità de soggetto beneficiario solo in relazione ad alcuni atti, ossia quelli stabiliti volta per volta dal Giudice.

Ed infatti, nel provvedimento di nomina è indicato l’’oggetto, l’’incarico e gli atti che l’’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’’assistenza dell’’amministratore di sostegno: per tutto il resto il beneficiario conserva intatta la sua capacità (art. 409 c.c.), così come può in ogni caso compiere atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Questioni interpretative

L’’affiancamento ai tradizionali istituti dell’interdizione e dell’’inabilitazione del nuovo istituto dell’’amministrazione di sostegno ha comportato l’’insorgere di problemi interpretativi sull’’individuazione dei confini, ovvero sulle differenze esistenti tra l’’amministrazione di sostegno, da un lato, e l’’interdizione e l’’inabilitazione dall’’altro.

Nell’’immediatezza della promulgazione della legge n. 6 del 9 Gennaio 2004, una parte della giurisprudenza di merito ha proposto il criterio della maggiore o minore gravità del disagio mentre altra parte ha, invece, considerato prevalentemente l’’accertamento in concreto delle esigenze del soggetto beneficiario.

In tema di individuazione dei criteri di applicabilità dell’’istituto dell’’amministrazione di sostegno, ovvero dell’’interdizione e inabilitazione, si segnala in primis una sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui “la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del Codice Civile affida al giudice il compito di individuare l’’istituto che, da un lato, garantisca all’’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’’altro, limiti nella minor misura possibile la sua capacità e consente, ove la scelta cada sull’’amministrazione di sostegno, che l’’ambito dei poteri dell’’amministrazione sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’’incapace siffatta protezione, il Giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’’inabilitazione e dell’’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità estesa per l’’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’’interdetto anche a quelli di amministrazione straordinaria
“”.

Sentenze della Corte di Cassazione

In seguito, hanno affrontato la questione del discrimen e dell’’ambito di applicabilità dell’’istituto dell’’amministrazione di sostegno in rapporto agli istituti dell’’interdizione e dell’’inabilitazione anche i Giudici della Suprema Corte di Cassazione.

A riguardo si segnala il recente intervento della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 9628 del 22 Aprile 2009, ha ribadito quale deve essere il criterio da seguire nella scelta tra l’’amministrazione di sostegno e le misure tradizionali dell’’interdizione e dell’’inabilitazione, confermando l’’orientamento già espresso dai Giudici della Suprema Corte anni prima, secondo cui ““l’’ambito di applicazione dell’’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi ma piuttosto alla maggior idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggior agilità della relativa procedura applicativa”” (Cass. Civile n.13584 del 12 Giugno 2006).

Ed infatti, nella sentenza n.9628 del 22 Aprile 2009, i Giudici della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell’’art. 418 c.c. per applicare l’’amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che rispetto all’’interdizione e all’’inabilitazione l’’ambito di applicazione dell’’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggior agilità della relativa procedura applicativa, bel potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell’’amministrazione di sostegno a mente dell’’art. 405 c.c., comma 5 nn.3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’ attività negoziale per sé pregiudizievole””.

Pertanto, è da considerare elemento discriminante fra l’adozione di un istituto piuttosto che un altro non la gravità della condizione di incapacità in cui versa il beneficiario, ma l’idoneità o meno e l’efficacia protettiva che l’istituto adottato è in grado di esplicare rispetto alle esigenze che devono essere soddisfatte di volta in volta.

Viene, inoltre, in evidenza una ancor più recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civile n.17421 del 24 luglio 2009) in cui, pur muovendo sempre dagli stessi principi, ossia residualità della misura interdittiva e non decisività del grado di infermità, i Giudici hanno ritenuta adeguata la più invasiva misura dell’’interdizione.

È necessario, pertanto, concludere che la scelta tra interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno non è una scelta automatica, ma deve essere rapportata sempre al caso concreto.

studio legale zambonin

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4 commenti

  1. Un prestanome srl fallitai incapace naturale che non ha mai svolto niente ma che non ha mai voluto esporre una denuncia cosa rischia?chi risponde dei debiti tributari e della srl se appunto viene accettata la sua incapacità di intendere e volere seppur naturale?

  2. Buonasera, sono una vedova di 80 anni e mi9 capita di inciampare e cadere spesso. Se, dopo un infortunio dovessi rimanere nello stato di “incapacità di intendere e di volere” vorrei che fosse mia figlia (e non un istituto qualsiasi) a decidere cosa farne di me.
    Vorrei quindi nominarla mio “tutore”(?)
    quali atti devo compiere per ottenere ciò?
    Grazie per la cortese risposta

  3. Grazie per la interpretazione giuridica.Voglio porle la seguente domanda:se un genitore nomina il fratello produttore dopo il suo decesso,gli altri eventi possono richiedere un amministratore di sostegno esterno ai familiari?Grazie

  4. Buongiorno .Volevo alcune informazioni ,mio padre a la demenza e purtroppo il sottoscritto lavoro all estero e sono iscritto all aire , io mi predo cure di mio padre da 10 anni ma ultimamente la banca vuole bloccare il conto ,richidendomi un procuratore di sostegno .Quello che io chiedo e possibile che ci siano 2 persone io e unltra persona che lo facciano .

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