La vicedirigenza nel sistema del pubblico impiego

Con sentenza del 7 marzo 2008 il Tribunale Roma, sezione lavoro, ha accolto una tesi – quella della immediata precettività della norma che ha introdotto la figura della Vicedirigenza- che potrà avere importanti ricadute sull’’inquadramento del personale apicale nel pubblico impiego.

Ha affermato la giurisprudenza capitolina, a tale proposito, che “La disposizione dell’art. 17 bis D. Lgs. 165/2001, che ha previsto l’’istituzione di una apposita e separata area della vicedirigenza nel sistema del pubblico impiego, ha carattere immediatamente precettivo e comporta, per i dipendenti che posseggano i requisiti delineati dalla norma, il diritto ad essere inquadrati nella suddetta area di nuova istituzione anche in mancanza di una specifica previsione da parte della contrattazione collettiva.”

Si tratta della prima pronuncia che riconosce il diritto all’’inquadramento nell’’area della vicedirigenza a beneficio del pubblico dipendente preposto allo svolgimento di funzioni di elevata responsabilità, assegnandola specificamente al personale del comparto Ministeri in possesso dei requisiti indicati nell’art. 17 bis, comma 1, del d.lgs. 30.3.2001 n. 165.

Recita la norma, che è stata inserita nel corpus normativo del Testo unico sul pubblico impiego ad opera dell’art. 7, comma 3, della L. 15.7.2002 n. 145 che “La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’’istituzione di un’’apposita separata (ndr, si tratta di parola aggiunta successivamente dall’’art. 14 octies del d.l. 30.6.2005 n. 115) area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all’art. 17”.

Afferma il Tribunale di Roma che la disposizione normativa, nella misura in cui prevede l’’istituzione dell’’area della vicedirigenza per i funzionari inquadrati nelle posizioni C2 e C3 (o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente sistema di classificazione), ha carattere precettivo e può (rectius, deve) essere applicata anche in assenza di un successivo intervento regolatore da parte della contrattazione collettiva.

A parere della pronuncia capitolina il legislatore, disponendo che sia la contrattazione collettiva di comparto a disciplinare la separata area della vicedirigenza, non ha inteso delegare all’’autonomia collettiva la scelta stessa sull’’opportunità di introdurre la nuova categoria, ma unicamente affidarle il compito di trasporre il precetto legislativo sul piano contrattuale collettivo.

Il Tribunale di Roma esprime efficacemente questo concetto, affermando in termini non altrimenti equivocabili che “l’’interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazione l’’istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vicedirigenza) operativa solo e subordinatamente alla stipulazione del ccnl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli elementi e requisiti dell’’area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all’’inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria, fissando una sorta di confine soggettivo del personale appartenente alla nuova area, in tal modo comprimendo l’’ambito di operatività della contrattazione collettiva”.

In questo assunto risiede il nodo centrale dell’’intera questione, perché la decisione di ritenere il precetto dell’’art. 17 bis, nella parte in cui prevede l’’istituzione di una apposita e separata area della vicedirigenza, norma cogente di immediata applicazione, costituisce il presupposto per giustificare l’’inquadramento nella nuova posizione professionale in mancanza di un adeguamento della disciplina contrattuale collettiva. Interessante è l’’iter argomentativo seguito a sostegno di questa opzione, ritenendosi da parte del Giudice capitolino che l’’art. 17 bis è norma autosufficiente nella sua descrizione contenutistica, in quanto individua gli elementi che costituiscono la condizione necessaria, ma anche sufficiente, per identificare i funzionari pubblici aventi titolo per rivendicare l’’inserimento nell’area della vicedirigenza.

Si osserva in sentenza, a questo proposito, che il precetto normativo consente di risalire ad una ben precisa collocazione professionale della nuova figura, delineando i requisiti che il pubblico dipendente deve possedere sul piano curriculare per poter aspirare alla vicedirigenza: 1) cinque anni di anzianità in categoria C2 e C3 o nelle corrispondenti qualifiche funzionali VIII e IX del vecchio sistema di inquadramento; 2) diploma di laurea oppure, in sede di prima applicazione, superamento di una procedura concorsuale per l’accesso alla ex carriera direttiva.

Mettendo l’art. 17 bis in relazione con gli atti amministrativi preliminari alla istituzione della nuova categoria – che sono costituiti, giusto anche il disposto degli artt. 7, comma 3, e 10, comma 3, della L. 15.7.2002 n. 145, dalla direttiva dell’’Aran per la individuazione delle OO.SS. rappresentative dell’area della vicedirigenza e dal decreto legge del Ministero per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero per l’Economia e la Finanza, per la individuazione delle posizioni equivalenti alle qualifiche C2 e C3 del comparto Ministeri – il Tribunale di Roma ricava la conclusione che la posizione di vicedirigente, non dissimilmente da quanto è stato recepito in giurisprudenza per la qualifica di quadro (ex plurimis, Cass. 27.2.1995 n. 2246; Cass. 2.12.1998 n. 12214), è costituita dai dipendenti con “funzioni di diretta collaborazione con i dirigenti, oltre che vicaria degli stessi con l’assunzione di responsabilità e compiti che il legislatore stesso non poteva più negare tanto da prevedere, contestualmente alla sua istituzione, anche l’esigenza di un’apposita separata area contrattuale”.

Facendo applicazione di questa regola, è gioco forza concludere che la mancata previsione di una specifica area della vicedirigenza da parte del contratto collettivo del comparto Ministeri per il quadriennio 2006-2009 non è idonea ad impedire il riconoscimento della nuova categoria, che può essere attribuita sulla scorta degli elementi definitori indicati nell’’art. 17 bis del d.lgs. 165/2001 e secondo le ulteriori precisazioni contenute negli atti preliminari dell’’Aran e del Ministero per la Funzione Pubblica.

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