Accettazione di eredità con beneficio d’inventario

Nel nostro ordinamento per potere acquistare la qualità di erede è necessaria l’’accettazione dell’’eredità. L’’accettazione dell’’eredità è un atto unilaterale il quale produce retroattivamente l’’acquisto dell’’eredità ex art. 459 c.c. L’’art. 470 c.c. prevede due modi per potere accettare l’’eredità, ossia l’’accettazione pura e semplice o l’’accettazione con il beneficio di inventario.
La differenza tra l’’una e l’’altra modalità consiste nel fatto che con la prima il patrimonio del defunto si confonde con quello dell’’erede divenendo un unico patrimonio, e dunque l’’erede sarà chiamato a rispondere di tutti i debiti del patrimonio ereditato; invece con il beneficio d’’inventario il patrimonio personale dell’’erede rimane separato da quello testamentario. Accettando l’’eredità con il beneficio d’’inventario si ha una limitazione della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari entro il valore dell’’eredità ricevuta. L’’accettazione con il beneficio d’’inventario è valida indipendentemente da qualsiasi clausola che tende ad impedirla o condizionarla.
Essa può essere facoltativa o obbligatoria in alcuni casi esplicitamente indicati dal codice (eredità devolute a minori, interdetti, inabilitati, persone giuridiche o associazioni ed enti non riconosciuti). Per quanto concerne le modalità, il codice civile prevede che l’’accettazione con il beneficio d’’inventario si faccia’ mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, richiede dunque la forma dell’’atto ad substantiam. Tale dichiarazione deve essere inserita nel registro delle successioni, conservato nello stesso tribunale, ed entro un mese dall’’inserzione, la dichiarazione dovrà essere trascritta presso ‘l’ufficio dei registri immobiliari in cui si è aperta la successione.

Di recente la Cassazione si è espressa ammettendo la possibilità di estendere gli effetti del beneficio d’’inventario anche ai coeredi (Cass. n. 22286, 4 settembre 2009).
In ultima analisi, ogni volta che si ha il dubbio sulla consistenza di un’’eredità e soprattutto sull’’entità dei debiti ereditari, è opportuno avvalersi del beneficio d’’inventario.

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