L’’assegnatario della casa coniugale è esonerato dal pagamento del canone, ma non delle spese

In tema di separazione personale, l’’assegnazione della casa coniugale esonera l’’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell’immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’’uso dell’abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, onde simili spese – in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario (Giudice di Pace di Taranto, sentenza n. 696 del 04/02/08 – (giud. D’Elia) P.N. c. G.P.).

La sentenza in commento torna sul tema dell’’estensione dell’’obbligo di mantenimento e di contribuzione alle spese straordinarie dei figli minori, a carico del genitore “non affidatario” (rectius, del genitore presso il quale i figli non coabitino stabilmente) (1), nonché dell’’onere del proprietario della casa coniugale, non assegnatario, di contribuire alle spese di conservazione, ordinarie e straordinarie, dell’’immobile.

Lo spunto è dato dalla proposizione di due domande – in seguito riunite in un unico procedimento – avanzate dall’’attrice nei confronti del proprio coniuge in regime di separazione personale, dirette ad ottenere, da un lato, il rimborso pro quota delle spese dalla medesima sostenute per attività straordinarie dei figli (conseguimento della patente di guida, conseguimento del patentino da bagnino, retta di partecipazione alla gita scolastica) e, dall’’altro lato, l’’integrale rimborso della somma versata per la sostituzione della caldaia di riscaldamento dell’abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del marito, assegnata all’’attrice medesima.

Il Giudice di Pace di Taranto ha rigettato entrambe le domande sulle base delle seguenti argomentazioni.

Relativamente alla richiesta di rimborso pro quota delle spese sostenute dall’’attrice per le attività straordinarie dei figli, il Giudice ha rilevato come – dall’’esame del decreto di omologazione della separazione personale prodotto in atti – non emergesse a carico del convenuto alcun obbligo contributivo ulteriore rispetto alla somma di Euro 1.000,00 mensile (ed al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie) a titolo di mantenimento della prole, somma da ritenersi per tale motivo omnicomprensiva di ogni spesa (e pretesa) relativa alle attività dei figli.

Ciò premesso, il Giudice ha osservato come la misura del contributo gravante sul coniuge non affidatario fosse stata certamente determinata sulla base della capacità retributiva e contributiva dei coniugi ed alla effettiva realtà economica e patrimoniale dei medesimi, ragion per cui, in assenza di contraria indicazione, null’’altro il convenuto fosse tenuto a versare oltre a quanto previsto e concordato in sede di separazione personale.

Non mancava, peraltro, di puntualizzare come, determinato il tenore di vita della famiglia, “rientri nel concetto di buona educazione famigliare educare i figli a non spendere più di quanto la situazione economica della famiglia possa consentire”, insegnando altresì a rinunciare a quelle spese (superflue) che il tenore della famiglia non permette di sostenere.

Rilevava peraltro, come dette spese non risultassero previamente concordate tra i coniugi, in quanto l’’attrice le aveva sostenute senza interpellare il marito sull’’eventuale partecipazione dei figli a dette attività né sulla determinazione di una ripartizione di tali oneri contributivi extra.
Al riguardo, si rileva che l’art. 155, comma 4, c.c. dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

  • 1) le attuali esigenze del figlio;
  • 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
  • 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

Come specificato dalla norma di legge, nel determinare l’’ammontare dell’assegno di mantenimento posto a carico dei genitori (o di un genitore), il Tribunale dovrà non solo tener presente le esigenze delle prole, ma altresì le possibilità economiche di ciascun genitore, possibilità che dovranno essere verificate considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito o di utilità dai medesimi goduta (2).

Ciò premesso, giustamente il Giudice nella decisione in commento ha ritenuto che, in assenza di espliciti richiami in tal senso contenuti nel decreto di omologazione degli accordi di separazione, l’’assegno mensile di cui parte convenuta era onerata a titolo di mantenimento della prole fosse da considerarsi esaustivo degli obblighi del convenuto nei confronti dei figli.

Ed invero, basandosi sul presupposto che la somma stabilita in sede di separazione personale quale mantenimento della prole a carico del genitore non affidatario fosse la “giusta somma”, determinata avendo considerazione di tutti i criteri indicati dalla norma sopra menzionata – con particolare riferimento alle esigenze dei figli, al tenore di vita della famiglia, ed alle possibilità economiche dell’onerato – ragionando diversamente si andrebbe a creare un eccessivo aggravio economico del genitore obbligato, superiore alle proprie possibilità economiche e sproporzionato rispetto al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.

In tal senso, ciò comporterebbe un indebito impoverimento del soggetto onerato, costretto a garantire alla prole un tenore di vita superiore a quello possibile in base alle proprie capacità retributive e contributive giudizialmente accertate.

Peraltro, si rileva che le attività per le quali l’’attrice chiede di essere rimborsata sono attività “superflue”, che non vanno ad incidere sulla formazione, educazione ed istruzione dei figli, ragion per cui la negazione di tali attività non si pone in contrasto con gli obblighi genitoriali di cui all’art. 147 c.c. (ovvero l’’obbligo, gravante su entrambi i genitori, di “mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”), obblighi che non vengono meno, in capo ad entrambi i genitori, nel caso di separazione personale, ai sensi del comma 1 dell’art. 155 c.c..

In riferimento alla seconda domanda proposta dall’’attrice, diretta ad ottenere il rimborso di quanto versato per la sostituzione della caldaia della casa di proprietà esclusiva del convenuto, assegnata all’’attrice, il Giudice ha rilevato come – per costante giurisprudenza – l’’assegnazione della casa famigliare comporti il diritto del coniuge assegnatario a godere dell’’immobile senza dover sostenere il canone di locazione altrimenti dovuto, mentre non dia diritto all’’assegnatario di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la conservazione dell’’immobile medesimo.

Al riguardo, si rileva come l’’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all’esito del procedimento di separazione personale non sia idoneo a costituire un diritto reale di uso di abitazione a favore dell’assegnatario, ma solo un diritto di natura personale (3) di credito o di godimento, assimilabile al comodato, e cioè un semplice diritto di servirsi dell’immobile per effetto della sentenza giudiziale (4).

Pertanto, si rileva come le spese per l’’utilizzo della cosa, anche quelle straordinarie, siano di spettanza del soggetto assegnatario, che nulla può pretendere a titolo di rimborso dal proprietario dell’’immobile.
Ed invero, l’art. 1808 c.c. in tema di comodato, applicabile, come visto, al diritto di godimento in oggetto, dispone che “Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”; pertanto, il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie, straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante (4).

In conclusione, non si può che condividere le ragioni esposte nella sentenza in commento che hanno portato al rigetto delle domande attoree e, conseguentemente, alla condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c. che pone il pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente.


Note

  1. La legge 08-02-2006, n. 54 recante Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli ha apportato modifiche sostanziali relative ai provvedimenti riguardanti i figli in sede di separazione personale dei coniugi, per un verso capovolgendo le norme precedentemente vigenti in materia, e che ha introdotto il c.d. “affidamento condiviso”. In particolare, l’’articolo 155 del codice civile, che nella sua formulazione originaria prevedeva l’’affidamento dei figli ad uno solo dei due coniugi, è stato sostituito in maniera da privilegiare l’’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, salvo il caso in cui ciò non sia possibile o vada contro gli interessi della prole.
    Sull’’argomento, vedasi A. Arceri, L’affidamento condiviso – Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi, in AA.VV., Nuovi percorsi di diritto di Famiglia, a cura di M. Sesta, Ipsoa, 2007.

  2. Secondo Cass. civ., sez. I 21-01-1995, n. 706 “Ai fini della determinazione dell’assegno dovuto ai figli minori o comunque non ancora autosufficienti, ancorché maggiorenni, la valutazione della capacità economica di ciascun genitore, separato o divorziato, deve essere effettuata considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità, e quindi anche dal valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati”.
    Nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 16-10-1991, n. 10901 e Cass. civ., sez. I, 05-10-1992, n. 10926.

  3. In tal senso, Cass. n. 4529/99; Cass. n. 11508/93; Cass. n. 4016/92 e Cass. civ., sez. II 18-08-1997, n. 7680, ai sensi della quale “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all’esito del procedimento di separazione personale non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell’assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro il novennio ai sensi dell’art. 1599 cod. civ. ovvero anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto”.

  4. Sull’’argomento anche Corte Cost. n. 454 del 1989, la quale fornisce una spiegazione terminologica dell’’espressione usata dal legislatore per confermare che “Il termine <abitazione> é qui assunto come voce sostantiva del transitivo verbale <abitare> con oggetto la <casa familiare>, vale a dire quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare la esistenza domestica della comunità familiare. Come dunque la <casa familiare> non è esauribile nell’immobile, spoglio della normale dotazione di mobili e suppellettili per l’uso quotidiano della famiglia; cosi l'<abitazione> non e identificata dal legislatore in una figura giuridica formale, quale potrebbe essere un diritto reale o personale di godimento, ma nella concreta res facti che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico sull’immobile, di proprietà, di comunione, di locazione. Il giudice della separazione, assegnando l’abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell’immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
    Il titolo ad abitare per il coniuge é infatti strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall’interesse morale e materiale della prole affidatagli”.
    Con la stessa sentenza la Corte Costituzionale – rilevando l’ingiustificata diversità di disciplina tra l’assegnazione dell’abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nella ipotesi di scioglimento del matrimonio e l’assegnazione dell’abitazione, non opponibile nell’ipotesi di separazione personale dei coniugi, essendo le norme di cui all’art. 155, quarto comma, del codice civile, e all’art. 6, sesto comma, della legge n. 74 del 1987 ispirate alla eadem ratio dell'<esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale> della prole – dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.

  5. Cass. civ., sez. III 06-11-2002, n. 15543. Al contrario, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il comodatario ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (Cass. civ., sez. III 06-11-2002, n. 15543; Cass. civ., sez. III, 04-03-1998, n. 2407).

Articolo pubblicato su IL GIUDICE DI PACE – Ipsoa Editore n. 4/2008

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