Legge 35/2005: nuove disposizioni sul fallimento

Il decreto Legge14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni con la Legge 14 maggio 2005 n. 80 ha previsto la modificazione di varie disposizioni riguardanti la disciplina del fallimento.
In particolare, la più importante novità riguarda l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, disciplinata dall’art. 67 Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), istituto che ha la finalità di rendere inefficaci gli atti che possono danneggiare la fallita eseguiti in un determinato periodo precedente alla dichiarazione di fallimento, a vantaggio dei creditori inseriti nel passivo fallimentare.
La nuova norma ha, da un lato, ridotto il periodo temporale entro il quale tali atti hanno rilevanza e, dall’altro, escluso alcuni tipi di atti dall’esercizio dell’azione stessa.
Infatti, il previgente testo dell’art. 67 L.F. consentiva la revoca degli atti che presentassero una sproporzione notevole tra le rispettive obbligazioni, degli atti estintivi delle obbligazioni effettuate con mezzi anormali (ad. esempio, merce anziché denaro) e degli atti costitutivi di garanzie per debiti non ancora scaduti, se compiuti nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, o degli atti costitutivi di garanzie per debiti scaduti, se posti in essere nell’anno precedente al fallimento, salvo che l’altra parte non dimostrasse di aver ignorato lo stato di crisi della società.
La nuova norma ha ridotto alla metà il periodo rilevante ai fini dell’azione revocatoria (un anno o sei mesi, a seconda dei casi, precedente alla dichiarazione di fallimento) ed ha escluso la sua applicazione per alcune categorie di atti.
In particolare, non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare: 1) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso; 2) le rimesse effettuate su un conto bancario purché non abbiano aggravato in maniera consistente il debito del fallito nei confronti della banca; 3) le vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente e dei suoi parenti; 4) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non dipendenti.
Con le modifiche sopra riportate, il legislatore ha inteso mettere al riparo dalle conseguenze negative che la revocatoria comporta quelle categorie di contraenti che più ne erano esposte, sottraendole dall’obbligo di restituire quanto ricevuto dalla società fallita e rischiare di non vedere soddisfatto il loro diritto di credito (pericolo, per la verità, tutt’altro che remoto).

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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