Libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale: al via i nuovi voucher

A seguito dell’abolizione della precedente normativa, sono stati introdotti nuovi strumenti per regolare il lavoro accessorio, ossia il “libretto di famiglia” e il “contratto di prestazione occasionale”.

In data 5 Luglio 2017, l’INPS ha indicato le modalità per poter usufruire delle prestazioni di lavoro occasionali.

voucher

Libretto di famiglia

In estrema sintesi, si rileva che il libretto di famiglia può essere usato solo da persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, per remunerare prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore esclusivamente per: a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare.

Il titolo è utilizzabile per compensare prestazioni della durata non superiore ad 1 ora ed ha un valore di Euro 10,00 (di cui Euro 8,00, a titolo di compenso del lavoratore).

Contratto di prestazione occasionale

Devono, invece, far ricorso al contratto di prestazione occasionale professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata nonché le pubbliche amministrazioni

Il compenso minimo giornaliero è di Euro 36,00 che è pari alla retribuzione minima di 4 ore di lavoro a cui occorre aggiungere gli oneri a carico del datore di lavoro. Il costo totale per ora è pari, quindi, ad Euro 12,29.

Non è possibile ricorrente al lavoro occasionale accessorio per: 1) i committenti che occupino più di 5 dipendenti a tempo indeterminato; 2) per imprese attive in edilizia, escavazione, lavorazione lapidei, estrazione in miniere, cave e torbiere; 3) imprese esecutrici di appalti di opere e servizi.

Sia il libretto di famiglia che il contratto di prestazione occasionale non possono essere utilizzatili liberamente ma devono rispettare precisi vincoli:

Ed infatti:

  1. ciascun lavoratore, all’anno, non può ricevere più di Euro 5.000,00 dal complesso dei committenti;
  2. ciascun datore di lavoro, all’anno, non può erogare compensi superiori ad Euro 5.000,00 al complesso dei prestatori di lavoro di cui si avvale;
  3. il lavoratore, all’anno, non può ricevere dallo stesso committente un compenso superiore ad Euro 2.500,00.

Ed ancora, il committente non può avvalersi di lavoratori con cui abbia in corso o sia cessato da meno di 6 mesi un altro rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Per  il settore agricolo, inoltre, è previsto il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: 1) pensionati di vecchiaia e invalidità; 2) giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario; 3) disoccupati; 4) percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, di reddito di inclusione o altre prestazioni si sostegno del reddito. Condizione comune è che nessuno dei lavoratori sia stato iscritto, l’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Per  un approfondimento Vi invito a leggere la circolare INPS  e a rivolgerVi al nostro Studio per ogni informazione o chiarimento.

Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188

Non si effettua consulenza legale gratuita.

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