Licenziamento ingiurioso

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con la decisione n. 26590 del 5 novembre 2008 sul carattere ingiurioso del licenziamento individuale, precisando con rigore i contorni di questa fattispecie di elaborazione giurisprudenziale in presenza di una specifica richiesta risarcitoria avanzata da un lavoratore licenziato in assenza di giusta causa.

Secondo una definizione fatta propria dalla Suprema Corte, per licenziamento ingiurioso si intende il recesso che, per la forma e le modalità della sua adozione, nonché per le conseguenze morali e sociali che ne derivano a carico della persona, rappresenti un atto lesivo del decoro, dell’’onore e della dignità del lavoratore ingiustamente licenziato.
In linea generale, la giurisprudenza osserva che deve ritenersi di essere in presenza di un licenziamento ingiurioso allorché il datore di lavoro, in occasione dell’’intimazione del recesso, abbia tenuto nei confronti del dipendente un comportamento idoneo ad ingenerare discredito nei suoi confronti ed a pregiudicarne l’onorabilità ed il prestigio personali.

Muovendosi su questo piano, la decisione n. 26590 del 5 novembre 2008 precisa che il carattere di ingiuriosità del licenziamento non si identifica con la mera mancanza di giustificazione del recesso intimato, ma richiede la dimostrazione che fattori ulteriori, quali le modalità di irrogazione del provvedimento e la pubblicità data verso l’’esterno, abbiano colpito nella sfera più intima e personale il dipendente espulso dal posto di lavoro.
La circostanza che le motivazioni addotte dal datore di lavoro per corroborare il provvedimento espulsivo siano inesistenti o palesemente infondate non è idonea, in sé considerata, a connotare il licenziamento come ingiurioso, essendo viceversa necessario, secondo la Suprema Corte, che sia rigorosamente provato dal lavoratore che lo adduce mediante allegazione di elementi diversi ed ulteriori dal mero ricorso alla ingiustificatezza del licenziamento.

Riprendendo questi concetti, la Corte di Cassazione ribadisce con la decisione n. 26590 del 5 novembre 2008 il principio per cui l’’ingiuriosità del licenziamento non risiede nella contestazione di un fatto lesivo del decoro del lavoratore, né può consistere nella genericità o nella mancanza stessa di una contestazione, essendo sempre necessaria la prova che il provvedimento espulsivo, per le forme adottate o per la pubblicità che gli venga eventualmente data, sia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore.

Aggiunge la Suprema Corte, a questo proposito, che l’’ordinamento prevede già le conseguenze sanzionatorie da ricollegare al licenziamento privo di giustificazione, che nell’’area della tutela reale consistono nel diritto del lavoratore illegittimamente licenziato alla reintegrazione sul posto di lavoro (monetizzabile in un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità) ed al versamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate nel periodo di intervallo non lavorato. Ne consegue che il lavoratore non può pretendere, in presenza di un licenziamento ingiustificato o privo di motivazione, che produce un danno risarcibile a norma di legge, l’’ulteriore risarcimento per il carattere ingiurioso del provvedimento espulsivo, a meno che non offra la prova rigorosa di un danno diverso e ulteriore da quello che deriva dall’’essere stato licenziato in assenza di giusta causa.

Conclude, quindi, la Suprema Corte, sulla scorta di queste considerazioni, che il licenziamento ingiustificato o non motivato è illegittimo e produce un danno risarcibile ex lege, ma non per questo è anche ingiurioso, onde il lavoratore non può pretendere a tale titolo un ulteriore risarcimento ove non dimostri di aver subito, in relazione all’’intimato recesso, un pregiudizio ulteriore e diverso sul piano dell’’onore, del decoro e della dignità.

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