Misure alternative alla detenzione in carcere

L’ 8 gennaio 2013 la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti di 7 carcerati detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza, invitando ed esortando il nostro Paese a porre un rimedio immediato al sovraffollamento carcerario.
Si auspica, pertanto, come ha ribadito il Consiglio d’Europa nelle sue raccomandazioni agli Stati membri e sottolineato dallo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, oltre alla costruzione di nuovi istituti di pena e l’ampliamento di quelli esistenti, soprattutto un maggiore utilizzo delle misure alternative alla detenzione in luogo della carcerazione.


Le misure alternative alla detenzione [1], introdotte dalla Legge n. 354 del 1975 (e dai successivi interventi legislativi), tendono a realizzare la funzione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 della Carta costituzionale che afferma che le stesse non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del reo.
Sulla base del precetto costituzionale deve, quindi, affermarsi che l’attuazione di un trattamento rieducativo nel corso dell’esecuzione delle sanzioni penali discende da un impegno solenne che lo Stato ha assunto nei confronti di sé stesso, quale organizzazione sociale fondata sulla osservanza di principi prevalenti sugli interessi e sulle aspirazioni dei singoli [2].

Un breve cenno alle principali misure alternative alla detenzione.

  1. L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE, previsto e disciplinato dall’art. 47 o.p., consiste nella possibilità di affidare il condannato ad una pena detentiva non superiore ai 3 anni, al servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario per un periodo corrispondente alla pena da scontare.
    Una volta affidato al servizio sociale sarà questo a controllare la condotta del soggetto, che deve attenersi a determinate prescrizioni indicate nel verbale, modificabili nel corso dell’esecuzione della misura, aiutandolo a superare le difficoltà di adattamento e reinserimento nella vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita, riferendo, periodicamente, sul comportamento del soggetto al Magistrato di Sorveglianza competente.
    I commi 11 e 12 dell’art. 47 o.p. regolano, rispettivamente, la revoca dell’affidamento in prova qualora il comportamento del reo, contrario alla Legge e alle prescrizioni dettate nel provvedimento, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. D’altro canto, l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni effetto penale. Il Tribunale di Sorveglianza, inoltre, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia già stata riscossa.
    Infine, all’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova di un concreto recupero sociale, può essere concessa la liberazione anticipata, ex art. 54 o.p..

    Una particolare forma di tale misura è l’affidamento in prova in casi particolari prevista dall’art. 94 D.P.R. n. 309/90, se la pena detentiva (anche residua o congiunta a pena pecuniaria non superiore a 6 anni)[3] deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcool dipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi. L’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica.

  2. LA DETENZIONE DOMICILIARE, di cui all’art. 47 ter o.p. (introdotta dalla Legge n. 663/1986) prevede che la pena della detenzione non superiore a 4 anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, possa essere spiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza [4].
    I casi di applicazione riguardano le seguenti categorie di soggetti:
    a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente;
    b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
    c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
    d) persona di età superiore ai 60 anni, se inabile anche parzialmente;
    persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia.
    Il Tribunale di Sorveglianza nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’art. 284 c.p.p. (arresti domiciliari) e determina prescrizioni ed impartisce le disposizioni per gli interventi del servizio sociale, che possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge tale misura alternativa.
    Inoltre, la detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla Legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
    Infine, il reo che si allontana dal luogo di detenzione (domiciliare o in altro luogo indicato nel comma 1) è punito per il reato p. e p. dall’art. 385 c.p. (evasione).
    La denuncia per il reato di evasione determina la sospensione della misura e, l’eventuale, condanna ne impone la revoca (che preclude la sostituzione con altra misura) [5].

  3. LA SEMILIBERTA’, prevista e disciplinata dall’art. 48 ss o.p., può essere concessa al condannato e all’internato – a tal fine assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari – di trascorrere parte del giorno fuori l’istituto di pena per partecipare ad attività lavorative (anche autonome), istruttive o, comunque, utili al reinserimento sociale.
    L’ammissione ai regime di semilibertà è disposta, infatti, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
    Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a 6 mesi, se il reo non è affidato in prova al servizio sociale, oppure (fuori da questi casi) dopo l’espiazione di almeno 1/2 della pena.
    – Poi, a coloro che è stata applicata la recidiva (ex art. 99, 4 comma c.p.) soltanto dopo l’espiazione dei 2/3 della pena, mentre se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis o.p., di almeno 3/4 di essa.
    – Inoltre, al condannato all’ergastolo può essere concessa questa misura dopo avere espiato almeno 20 anni di pena.
    Infine, il condannato, semilibero, che rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo per più di 12 ore è punibile a norma dell’art. 385 c.p. (evasione) e la condanna determina la revoca della misura de qua.

  4. LA LIBERAZIONE ANTICIPATA è regolata dall’art. 54 o.p. e stabilisce la possibilità che venga concessa al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
    Consiste in una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata (valutando anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare, di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al servizio sociale).

Come è noto, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., sospende l’esecuzione delle pene detentive, anche se residue, contenute entro i limiti di concedibilità degli strumenti alternativi al carcere e dispone la notifica dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato con avviso della facoltà a costui riservata di presentare, nel termine perentorio di 30 giorni, istanza adeguatamente documentata per la concessione di una delle misure alternative sopra descritte. A seguito dell’istanza de qua, il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione sul merito.

NOTE

[1] Sono applicabili anche allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno (Cass. Pen. n. 22161/2005).
[2] M. Canepa e S. Merlo, “Manuale di diritto penitenziario”, Giuffrè.
[3] “…o a 4 anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’art. 4 bis o.p. e successive modificazioni…”.
[4] Fatti salvi i limiti soggettivi ed oggettivi previsti dal richiamo a specifici articoli (es. art. 4 bis o.p.…) e alle modifiche introdotte con la Legge 251/2005 (ex Cirielli).
[5] Mentre l’art. 47 quater o.p. prevede le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e l’art. 47 quinquies o.p. la detenzione domiciliare speciale (per condannate madri).

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