Notificazione multa da un terzo, nullità del verbale di infrazione

Il Giudice di Pace di Maddaloni, con sentenza del 28/10/2008 ha accolto il ricorso promosso da un automobilista avverso un verbale d’accertamento per eccesso di velocità, ossia violazione dell’art. 142, comma 8 del Codice della Strada, riconoscendo la violazione della procedura di notificazione della sanzione e, quindi, la nullità della stessa.
Ai sensi dell’art. 384 D.P.R 495/92, lettera A, rientra tra i casi di materiale impossibilità di contestazione immediata l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari; secondo il Giudice, in tali casi, “l’accertamento si completa con la notifica del verbale, che è parte integrante della legittimità dell’intero procedimento sanzionatorio”.
A norma dell’art. 201 C.d.S., qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 150 giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore; alla notifica si provvede a mezzo degli organi indicati all’art. 12, ossia ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza, a mezzo dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Dalla documentazione prodotta risultava che l’accertamento della violazione al Codice della Strada imputata al ricorrente era stata notificata a mezzo del servizio postale nazionale, così come prescritto; il plico però non era stato depositato presso l’ufficio postale dal servizio di polizia municipale ma da un terzo estraneo al procedimento, ossia da una ditta privata svolgente servizi di elaborazione dati per conto di terzi, commercio e noleggio di misuratori e sistemi elettronici per il controllo e la sicurezza del traffico stradale.
Il fatto che un terzo, estraneo, abbia proceduto al deposito del plico presso l’ufficio postale, ha determinato l’invalidità del procedimento sanzionatorio, in quanto competenti a procedere alla notificazione sono solo gli organi indicati dalla legge.
Afferma il Giudice: “la validità del procedimento sanzionatorio del resistente si è interrotta con l’affidamento al terzo estraneo del deposito del plico presso l’ufficio postale di partenza” e pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento.

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