Nuova disciplina delle società di comodo

Nuove incombenze per le società di comodo per evitare le restrizioni in materia iva e redditi.
La disciplina delle società di comodo abbraccia tutte le società di capitali e di persone gli enti commerciali e non con stabile organizzazione nel territorio dello stato. Tali società si considerano non operative qualora non superino un test che raffronta da un lato una serie di valori ottenuti applicando dei coefficienti a determinati valori di bilancio e dall’altro i ricavi (comprensivi di rimanenze di magazzino e qualsiasi provento non straordinario).
I coefficienti attualmente in vigore sono i seguenti:

  • 2% sul valore di azioni, quote, obbligazioni o altri titoli di massa e crediti finanziari;

  • 6% sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, con riduzione al 5% per quelli classificati A/10 (uffici) e 4% per quelli a destinazione abitativa

  • 15% sul valore delle altre immobilizzazioni.

I predetti coefficienti si applicano sui valori medi dell’esercizio in corso e dei due precedenti considerando anche i beni in locazione finanziaria ed il risultato ottenuto deve essere raffrontato allo stesso valore medio dei ricavi determinati come sopra.
Le conseguenza per le società che non superassero il test di operatività non sono di poco conto e peggioreranno negli anni:

  1. ai fini irpef/ires vi è l’obbligo di dichiarare un reddito minimo pari a quello determinato applicando ai valori di bilancio il coefficiente del 1,5% sul valore dei titoli e crediti, 4,75% sul valore dei fabbricati, 12% sulle altre immobilizzazioni;

  2. a decorrere dal 2007, quindi per i soggetti solari unico 2008 vi sarà un valore della produzione netta minimo presunto anche ai fini irap;

  3. vi saranno anche dei limiti alla rimborsabilità o compensabilità di eventuali crediti iva e alla riportabilità delle perdite fiscali

Ma come evitare di rientrare nelle società di comodo?
Innanzi tutto vi sono una serie di esclusioni soggettive che esentano dalla disciplina quei soggetti che, a titolo esemplificativo, sono nel primo periodo da cui decorre la messo in liquidazione, o ancora soggetti che sono nel primo periodo di imposta perché neocostituiti.
In alternativa, qualora non si sia in grado di superare il test di operatività, si può presentare un “istanza di disapplicazione” con la quale si richiede, motivandola, la non applicazione della disciplina.
La forma è quella dell’istanza d’interpello (art. 37 bis dpr 600), prevede un contenuto minimo obbligatorio, deve essere presentata all’ufficio locale competente, indirizzata al Direttore regionale dell’agenzia delle entrate e spedita a mezzo raccomandata a/r.
I termini di presentazione dell’istanza sono 90 giorni prima del giorno in cui il contribuente dovrà provvedere al versamento delle imposte (questo perché il direttore regionale emetterà provvedimento di accoglimento/rigetto entro 90 gg). Per i soggetti solari quindi entro metà marzo.
Si ricorda che l’art. 1 comme 109 delle finanziaria 2007 ha soppresso la possibilità di disapplicare autonomamente la disciplina e di far valere le proprie ragioni nel corso del contenzioso rendendo la suddetta istanza ancora più importante perché un eventuale ricorso presentato contro un avviso di accertamento basato sull’applicazione della disciplina delle società di comodo sarebbe giudicato inammissibile se non si fosse precedentemente adempiuto alla presentazione dell’istanza stessa, rendendo quindi la difesa molto difficile.

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Fabio Maestri
Dottore Commercialista
info@iltuolegale.it

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